Cassazione Civile, Ordinanza n. 37694/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da una pretesa dell'INPS di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010 nei confronti di un'avvocata non iscritta alla Cassa Nazionale Forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo contributivo ritenendo che, pur essendo in astratto obbligatoria l'iscrizione per l'esercente la professione forense non tenuto alla Cassa, tale obbligo sorgesse solo se il professionista avesse prodotto un reddito superiore alla soglia di euro 5.000 prevista dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme previdenziali e fiscali, sostenendo che la soglia di euro 5.000 non costituisce il presupposto dell'obbligo di iscrizione per il professionista abituale, ma rileva solo per l'attività di lavoro autonomo occasionale. La professionista ha resistito con controricorso e memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Genova perché aveva erroneamente individuato nella soglia di reddito di euro 5.000 il presupposto costitutivo dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, senza prima accertare se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il vizio denunciato dal ricorrente per violazione e falsa applicazione di legge.
È richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale.
L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg.
Costituisce una delle norme poste a fondamento dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.
D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato tra le norme che disciplinano il regime contributivo oggetto di causa.
d.P.R. n. 917 del 1986, art. 53
Richiamato per la qualificazione del reddito da lavoro autonomo.
L. n. 576 del 1980, artt. 10, 11 e 22
Richiamata tra le norme rilevanti per il regime previdenziale degli avvocati.
Richiamata nel quadro normativo relativo alla professione forense.
D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003
La Corte distingue la soglia di euro 5.000 come presupposto per il lavoro autonomo occasionale, non per l'attività professionale abituale.
D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 61, comma 3
Richiamato tra le disposizioni invocate dal ricorrente in tema di lavoro autonomo occasionale.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo o elenco dipende dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di un'attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.
- La soglia reddituale di euro 5.000 rileva per la contribuzione dell'attività di lavoro autonomo occasionale, ma non integra di per sé il presupposto dell'iscrizione del professionista che eserciti in modo abituale.
- Ai fini dell'accertamento dell'abitualità dell'attività libero-professionale possono assumere valore indiziario l'iscrizione all'albo, l'apertura della partita IVA e l'organizzazione materiale dell'attività, così come, in senso contrario, un reddito annuo inferiore a euro 5.000; nessuno di tali elementi è però decisivo da solo.
- Il giudice di merito deve accertare in fatto, prima ancora della soglia reddituale, se l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità, poiché solo tale qualificazione consente di individuare correttamente il presupposto contributivo.
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