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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37693/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa contributiva dell'INPS relativa all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2009 nei confronti di una avvocata che non risultava iscritta alla Cassa Nazionale Forense. I giudici di merito avevano escluso l'obbligo ritenendo decisiva la circostanza che il reddito professionale dichiarato fosse inferiore a euro 5.000,00. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg., del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2, della L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8, e del D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, sostenendo che la soglia di euro 5.000,00 non costituisce il presupposto dell'obbligo di iscrizione per il professionista che svolga l'attività in modo abituale, ma rileva solo per l'attività autonoma occasionale. La controricorrente ha resistito al ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Bari e ha rinviato la causa alla medesima Corte, in diversa composizione, affinché accerti in fatto se l'attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure no. La Corte ha ritenuto erroneo il criterio seguito dal giudice di merito, che aveva fatto dipendere l'obbligo contributivo esclusivamente dal mancato superamento della soglia reddituale di euro 5.000,00, senza prima verificare la natura abituale dell'attività libero-professionale.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    È stato richiamato come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È stato richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la fissazione dell'adunanza camerale.

  • L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26 e segg.

    Norma posta a base dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per talune categorie di lavoratori autonomi e professionisti.

  • D.L. n. 98 del 2011, art. 18, commi 1 e 2

    Richiamato quale disciplina rilevante in tema di contribuzione alla Gestione separata.

  • L. n. 247 del 2010, art. 21, comma 8

    Richiamato nel quadro normativo relativo agli avvocati e alla loro posizione previdenziale.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2

    La Corte chiarisce che la soglia di euro 5.000,00 rileva per il lavoro autonomo occasionale, non come requisito generale dell'obbligo di iscrizione del professionista che eserciti abitualmente.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è collegato allo svolgimento abituale, ancorché non esclusivo, dell'attività professionale che produca redditi non assoggettati a contribuzione presso la cassa di riferimento.
  • La soglia reddituale di euro 5.000,00 non integra il presupposto generale dell'obbligo contributivo del professionista abituale, ma rileva soltanto per qualificare l'eventuale attività di lavoro autonomo occasionale.
  • L'accertamento del carattere abituale o occasionale dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunto da elementi indiziari, senza che alcuno di essi assuma valore decisivo in modo automatico.
  • Non è corretto fondare la decisione sull'obbligo di iscrizione alla Gestione separata esclusivamente sul dato del reddito annuo inferiore o superiore a euro 5.000,00, se prima non si verifica la modalità di svolgimento dell'attività professionale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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