Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 37691/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite origina dall’impugnazione, da parte di un’associazione professionale costituita da due avvocati, di una cartella di pagamento relativa a IRAP per l’anno 2001, emessa all’esito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e art. 54 d.P.R. n. 633/1972. In primo grado il ricorso della contribuente veniva accolto per insussistenza del requisito dell’autonoma organizzazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello; nelle more, la parte privata chiedeva la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018, ma l’Ufficio opponeva il diniego sostenendo che la cartella impugnata fosse un mero atto di riscossione, non una controversia definibile in via agevolata. La CTR rigettava sia l’appello dell’Ufficio sia il ricorso della contribuente contro il diniego. In Cassazione, il ricorso principale dell’Agenzia non viene esaminato nel merito perché assorbito; il ricorso della contribuente avverso il diniego censura: 1) la nullità/inesistenza della notifica del diniego, perché eseguita presso uno solo dei difensori; 2) la violazione dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, assumendo che la cartella fosse il primo atto con cui era stata portata a conoscenza la pretesa fiscale, quindi lite definibile. La Corte ritiene infondato il primo motivo e fondato il secondo, applicando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 18298/2021.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendo valida la notificazione eseguita a uno dei co-difensori costituiti in appello. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in esito a controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è definibile ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018 quando la cartella costituisca il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e sia impugnabile anche nel merito. Conseguentemente dichiara assorbiti i motivi del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e pronuncia l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 137 c.p.c.

    richiamato dal contribuente per contestare la validità della notificazione del diniego di definizione agevolata; la Corte ritiene valida la notifica eseguita a un co-difensore costituito.

  • artt. 16 ss. d.lgs. n. 546/1992

    disciplinano le notificazioni nel processo tributario; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge, utilizzata come parametro dei motivi dedotti.

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in l. n. 136/2018

    la Corte, alla luce di Cass. SS.UU. n. 18298/2021, afferma che la definizione agevolata si applica anche alla controversia sulla cartella emessa ex art. 36-bis quando essa sia il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato può integrare un atto impugnabile anche nel merito e, se primo atto della pretesa, rientrare tra le controversie definibili.

  • art. 54 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato quale base del controllo automatizzato anche ai fini IVA nel testo della controversia; non è oggetto di autonoma elaborazione decisoria.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    la cartella è impugnabile non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa fiscale, quando rappresenti il primo atto con cui questa è portata a conoscenza del contribuente.

  • art. 6, terzo comma, d.l. n. 119/2018

    la definizione agevolata comporta l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto processuale eseguita presso uno dei co-difensori costituiti è valida quando quel difensore risulti regolarmente investito della difesa in quel grado di giudizio.
  • Ai fini della definizione agevolata delle liti tributarie, una controversia sulla cartella emessa in esito a controllo automatizzato è definibile se la cartella costituisce il primo e unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente e la stessa è impugnabile anche nel merito.
  • La qualificazione della lite ai fini della definizione agevolata non dipende solo dalla forma dell’atto impugnato, ma dalla funzione sostanziale che esso svolge nel portare a conoscenza la pretesa tributaria.
  • Quando interviene la definizione agevolata della lite tributaria, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere e i motivi del ricorso principale restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioniNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.