Cassazione Civile, Ordinanza n. 37695/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa dell'ente previdenziale di ottenere contributi dovuti alla gestione separata per prestazioni libero-professionali svolte nell'anno 2010. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritto il credito, ritenendo decorso il quinquennio dalla data in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati. In cassazione l'ente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione alla disciplina della gestione separata e all'art. 18, comma 12, del D.L. n. 111/2011, sostenendo che la resistente non aveva compilato il quadro RR della dichiarazione dei redditi, circostanza che avrebbe integrato una sospensione della prescrizione secondo arresti di legittimità richiamati nel ricorso. La Corte di cassazione ha però rilevato che la questione della sospensione non risultava adeguatamente introdotta e provata nei gradi di merito, che il ricorso non riproduceva specificamente gli atti rilevanti né localizzava il documento richiamato, e che comunque non esiste un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto che la censura fosse priva del necessario supporto di specificità, perché il ricorrente non aveva dimostrato che la questione della sospensione della prescrizione fosse stata ritualmente dedotta e provata nel giudizio di merito e non aveva indicato in modo autosufficiente gli atti e i documenti su cui fondava la doglianza. Inoltre ha affermato che l'eventuale occultamento doloso del debito contributivo è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, non configurandosi un automatismo dalla sola omessa compilazione del quadro RR. Conseguentemente, l'ente ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La doglianza era formalmente proposta come violazione di legge, ma la Corte ha osservato che la questione richiedeva in realtà un accertamento di fatto e, comunque, non era stata dedotta con il necessario grado di specificità.
È richiamato per sostenere la decorrenza o la sospensione del termine di prescrizione in relazione alla possibilità di far valere il credito contributivo.
È invocato per fondare la sospensione della prescrizione nel caso di occultamento doloso del debito da parte del debitore.
art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995
È richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo alla gestione separata.
art. 18, comma 12, D.L. 6 luglio 2011, n. 111
È richiamato in collegamento con la disciplina dei contributi dovuti alla gestione separata e con il profilo della sospensione della prescrizione.
È menzionato per dare conto della trattazione camerale non partecipata e della comunicazione della proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte richiama il perimetro ristretto del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale per affermare che l'eventuale occultamento doloso è un fatto censurabile solo nei limiti consentiti da tale norma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto dal ricorrente, se dovuto.
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
È citata per l'introduzione del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe la prescrizione o la sua sospensione deve essere sorretta da completa autosufficienza: il ricorso deve indicare in modo puntuale gli atti di merito e i documenti rilevanti, senza rinvii generici ad elementi esterni al ricorso.
- Il potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio eccezioni o fatti impeditivi, modificativi o estintivi presuppone che tali fatti risultino ritualmente allegati e provati nel processo di merito.
- Non esiste un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo; l'eventuale occultamento è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito.
- Quando la doglianza richiede un apprezzamento fattuale, essa non può essere veicolata come semplice violazione di legge, ma deve essere dedotta nei limiti del vizio di motivazione consentiti dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
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