Cassazione Civile, Ordinanza n. 37697/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice invalida nella misura dell'80% di ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza da febbraio 2016, domanda accolta in primo e secondo grado. La Corte d'appello aveva ritenuto che, per i soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, non si applicasse il differimento di 12 mesi della decorrenza della pensione previsto dalla disciplina delle cd. finestre mobili introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 12 citato, sostenendo che il regime delle finestre di accesso si applica anche agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva riconosciuto la decorrenza della pensione senza applicare il differimento annuale e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda applicando il principio secondo cui anche ai pensionamenti di vecchiaia anticipata per invalidità superiore all'80% si applica la finestra mobile di 12 mesi. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
Consente la pensione di vecchiaia anticipata per gli invalidi nella misura prevista; la disciplina va letta in coordinamento con il differimento di decorrenza introdotto dal D.L. n. 78 del 2010.
D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010
Introducendo il regime delle cd. finestre mobili, prevede uno slittamento di 12 mesi dell'accesso alla pensione di vecchiaia che si applica anche agli invalidi con invalidità non inferiore all'80%.
L. n. 214 del 2011, art. 24, comma 5
La riforma Fornero ha eliminato, per i soggetti da essa disciplinati, il sistema delle finestre mobili con decorrenza dal 1 gennaio 2012, ma tale intervento non incide sui pensionamenti di vecchiaia anticipata per invalidità cui continua ad applicarsi la normativa precedente.
È il vizio dedotto dall'INPS, consistente nella violazione di legge denunciata con il ricorso per cassazione.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
Massime di principio
- In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il regime delle cd. finestre mobili previsto dalla disciplina del 2010 si applica anche ai lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%, salvo espressa esclusione normativa.
- L'ambito soggettivo di una disposizione che prevede il differimento della decorrenza della pensione va ricostruito in base al dato testuale e sistematico: se la norma include in modo ampio tutti i casi di maturazione del diritto a età previste da specifici ordinamenti, non è consentita un'esclusione interpretativa non supportata dal testo.
- Una riforma successiva che elimini il sistema delle finestre per alcune categorie non elimina automaticamente, per via interpretativa, l'applicazione della disciplina previgente a categorie non espressamente richiamate dalla nuova normativa.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già affermato un principio consolidato su una specifica questione di diritto, la Corte può richiamarlo per assicurare continuità interpretativa e cassare la decisione di merito non conforme.
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