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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37692/2021 del 01/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

Le parti ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello, affidandolo a tre motivi. Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza di appello per difetto di sottoscrizione, lamentando la mancanza della firma, anche digitale, del presidente del collegio e richiamando gli artt. 156, 132 e 161 c.p.c. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni richieste è affetta da nullità sanabile; poiché nel caso concreto mancava la firma del presidente, il provvedimento era nullo. Il secondo e il terzo motivo non sono stati esaminati perché assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. La decisione ribadisce che l'assenza della sottoscrizione di uno solo dei componenti richiesti integra una nullità sanabile, ma nel caso di specie la sentenza non poteva essere mantenuta perché impugnata tempestivamente sul punto.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    La dedotta irregolarità formale è stata inquadrata come causa di nullità della sentenza, da valutarsi alla luce del raggiungimento dello scopo dell'atto.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato per il requisito della sottoscrizione della sentenza, la cui mancanza incide sulla validità del provvedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    La mancanza di una sola sottoscrizione nel collegio è stata qualificata come nullità sanabile; la mancata impugnazione determina il raggiungimento dello scopo dell'atto, mentre nel caso concreto il vizio è stato dedotto con ricorso per cassazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    È menzionato per la proposta di decisione in camera di consiglio, poi condivisa dal collegio.

Massime di principio

  • La sentenza pronunciata in composizione collegiale che rechi la sottoscrizione di uno solo dei soggetti tenuti alla firma è affetta da nullità sanabile, non da inesistenza dell'atto.
  • La mancanza della firma del presidente del collegio, quando resti apposta quella del relatore o dell'altro giudice richiesto, consente comunque di ricondurre l'atto al giudice che lo ha pronunciato, ma ne determina la nullità se tempestivamente dedotta.
  • Il vizio di sottoscrizione della sentenza, essendo sanabile ai sensi dell'art. 161 c.p.c., resta rilevante solo se tempestivamente fatto valere con impugnazione; altrimenti opera il raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • Quando il primo motivo di ricorso determina la cassazione della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e non devono essere esaminati.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

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