Cassazione Civile, Ordinanza n. 37696/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata riconosciuta a una persona invalida all'80%. La Corte d'appello aveva confermato il diritto alla pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda, ritenendo non applicabile il differimento di 12 mesi, c.d. finestra mobile, previsto dalla disciplina del 2010. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010, sostenendo che la disciplina delle finestre di accesso si applichi anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale, ritenendo corretto l'orientamento già espresso in precedenti decisioni secondo cui la finestra mobile di 12 mesi si applica anche ai soggetti invalidi almeno all'80% che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anticipata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso tale differimento e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale, in questo caso dell'art. 12 del D.L. n. 78 del 2010.
D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8
Costituisce la base normativa della pensione di vecchiaia anticipata per invalidi; rispetto a tale disciplina si valuta l'incidenza della finestra mobile.
La disposizione prevede il regime delle c.d. finestre di accesso; la Corte afferma che essa si applica anche agli invalidi almeno all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata.
Legge di conversione del D.L. n. 78 del 2010, richiamata per la disciplina delle finestre mobili.
La riforma Fornero non esclude l'applicazione delle finestre ai pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità, poiché l'intervento riguarda solo i soggetti i cui requisiti pensionistici sono ridefiniti dai commi successivi dell'art. 24.
D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5
Ha eliminato, dal 1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili per i soggetti cui si applica la nuova disciplina dei requisiti pensionistici, ma non per i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità.
Massime di principio
- In materia di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il regime delle finestre di accesso si applica anche ai soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, quando il dato letterale della norma lo ricomprenda nell'ambito dei destinatari dello slittamento.
- L'interpretazione delle disposizioni previdenziali deve essere condotta in modo letterale e sistematico, valorizzando l'ambito soggettivo espresso dalla norma e la coerenza con il complessivo assetto legislativo.
- La sopravvenuta riforma dei requisiti pensionistici non esclude, di per sé, l'applicazione di una disciplina previgente di decorrenza quando la nuova normativa riguardi solo categorie diverse da quella oggetto di causa e non contenga una disciplina sostitutiva specifica per quest'ultima.
- Quando la giurisprudenza di legittimità abbia già chiarito un punto interpretativo in termini univoci, il giudice di merito deve conformarsi a tale principio, salvo ragioni effettive di distinzione del caso concreto.
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