Cassazione Civile, Ordinanza n. 22212/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La società ha impugnato un avviso di pagamento con cui le veniva richiesto il contributo consortile per l’anno 2019, deducendo in origine il difetto assoluto di motivazione dell’atto per mancata allegazione e, soprattutto, la mancata adozione del Piano generale di bonifica in violazione della disciplina regionale. In appello il consorzio ha ottenuto la riforma della decisione di primo grado, sostenendo la sufficiente motivazione dell’avviso, l’esistenza di un Piano di classifica e del perimetro di contribuenza e la presunzione di beneficio fondiario per gli immobili ricompresi nel comprensorio. In cassazione la società ha articolato cinque motivi: (1) violazione dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi; (2) nullità per travisamento della prova e violazione dell’art. 115 c.p.c., assumendo che la CTR avesse tratto da un documento depositato dal consorzio la prova dell’esistenza di un allegato mai presente nell’atto notificato; (3) omesso esame del fatto decisivo che l’avviso era stato notificato via posta e che il documento valorizzato dalla CTR non recava riferimento alla notifica postale; (4) violazione dell’art. 24 d.lgs. 546/1992 per avere la CTR utilizzato una perizia di parte non ritualmente elencata; (5) motivazione apparente o perplessa in ordine alla sussistenza del beneficio fondiario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la CTR aveva comunque accertato che l’avviso era adeguatamente motivato, sicché l’affermazione sulla non necessità di una motivazione ulteriore era solo un obiter. Ha respinto il secondo e il terzo motivo rilevando che la sentenza impugnata aveva applicato il principio secondo cui, quando il plico è consegnato al destinatario, spetta a chi contesta dimostrare che il plico non conteneva l’atto o conteneva un atto diverso da quello spedito; nel caso concreto tale prova non era stata fornita, sicché non vi era travisamento della prova né omesso esame di un fatto decisivo. Ha rigettato il quarto motivo perché la decisione di merito non si fondava esclusivamente sulla perizia contestata, ma soprattutto sulla presunzione di vantaggiosità delle opere di bonifica derivante dall’inclusione degli immobili nel comprensorio e dall’esistenza di un piano di classifica regolarmente adottato e approvato. Ha respinto il quinto motivo perché la motivazione della CTR, letta nel suo complesso, non era apparente né perplessa: essa applicava correttamente la presunzione iuris tantum di beneficio fondiario e l’onere del consorziato di fornire prova contraria. Nessuna liquidazione delle spese di legittimità per mancata costituzione dell’intimato; disposto altresì l’obbligo del versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la CTR aveva comunque affermato la sufficiente motivazione dell’avviso
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo
invocato per dedurre travisamento della prova; la Corte ha escluso che vi fosse errore percettivo del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per il primo motivo
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma richiamata per i motivi di nullità della sentenza e per violazione delle regole processuali
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma richiamata per omesso esame di fatto decisivo e per motivazione apparente/perplessa
art. 24, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per la dedotta inutilizzabilità di documenti non elencati; la Corte ha escluso che la decisione di merito si fondasse solo sul documento contestato
richiamato come base dell’obbligo di contribuenza dei proprietari di beni situati nel perimetro del comprensorio consortile
richiamato in tema di notificazione e presunzione di conoscenza dell’atto consegnato al domicilio del destinatario
richiamato per il riparto dell’onere della prova: il consorziato deve provare la non vantaggiosità del fondo o la difformità dell’atto notificato
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
Massime di principio
- In materia di contributi consortili di bonifica, l’inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l’esistenza di un piano di classifica determinano una presunzione iuris tantum di vantaggiosità delle opere di bonifica per gli immobili ricompresi, con conseguente onere del proprietario di fornire specifica prova contraria sulla mancata utilità del proprio fondo.
- Quando il destinatario contesta che l’atto notificato a mezzo posta fosse diverso da quello prodotto in giudizio dal notificante, grava sul destinatario l’onere di dimostrare la denunciata difformità; la mera allegazione difensiva non basta a superare la presunzione di conoscenza dell’atto consegnato al domicilio.
- Una censura di violazione delle regole di motivazione dell’atto o di travisamento della prova è inammissibile o infondata se la ratio decidendi della sentenza impugnata poggia su un autonomo accertamento di sufficienza motivazionale o su una diversa e decisiva base probatoria non aggredita efficacemente dal ricorrente.
- Non vi è motivazione apparente quando la decisione di merito, letta nel suo complesso, espone un percorso argomentativo intellegibile fondato su presunzioni legali o giurisprudenziali e sul riparto dell’onere probatorio, anche se utilizza formule sintetiche o richiami a documenti di parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22169/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22176/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22181/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22184/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22185/2025 del 01/08/2025
- ordinanza_civile · 1 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22186/2025 del 01/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →