Cassazione Civile, Ordinanza n. 00585/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di intimazione, con le relative cartelle di pagamento, concernenti IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 1996, 1998 e 2003. La contribuente aveva impugnato gli atti davanti al giudice tributario; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, ritenendo: inammissibile il ricorso originario perché notificato a mezzo raccomandata e non via PEC; regolarmente notificate le cartelle; non prescritto il credito, anche per effetto della sospensione conseguente al sisma del 2009 e di atti interruttivi; valido l’avviso di intimazione perché conforme al modello approvato. In Cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) violazione della disciplina sulla notificazione telematica nel processo tributario e dell’art. 156 c.p.c., sostenendo che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo era nulla ma sanata dalla costituzione dell’Agenzia; 2) omessa pronuncia/motivazione sul disconoscimento delle copie delle relate di notifica delle cartelle prodotte dall’agente della riscossione; 3) erroneo mancato riconoscimento della prescrizione di alcune cartelle; 4) difetto di motivazione dell’avviso di intimazione ai sensi della l. n. 241/1990 e dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notificazione del ricorso introduttivo eseguita a mezzo posta, anziché con le modalità telematiche esclusivamente previste ratione temporis, fosse nulla e non inesistente; di conseguenza, la nullità era sanata con efficacia ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’agente della riscossione, avendo l’atto raggiunto lo scopo. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, perché la CTR, avendo dichiarato l’inammissibilità del ricorso, si era spogliata della potestas iudicandi sul merito e le ulteriori argomentazioni erano solo ad abundantiam. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella L. 17 dicembre 2018, n. 136
Ha introdotto, nel periodo rilevante, l’obbligo di notificazione e deposito telematici degli atti del processo tributario; la violazione di tale forma comporta nullità della notificazione, non inesistenza.
La nullità della notificazione è sanata se l’atto ha raggiunto il suo scopo, come avviene con la costituzione in giudizio del destinatario.
art. 16-bis, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
versione applicabile ratione temporis
Per i ricorsi notificati dal 1 luglio 2019 imponeva notifiche e depositi esclusivamente con modalità telematiche.
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di disconoscimento delle copie delle relate di notifica.
Richiamato nel motivo di ricorso per denunciare omessa pronuncia.
Richiamato per vizio di motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per il contenuto della motivazione della decisione tributaria.
Richiamati per contestare la decisione sulla prescrizione del credito.
O.P.C.M. n. 3753 del 2009
Richiamata nel motivo sulla prescrizione, in relazione alla sospensione conseguente al sisma.
art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato come parametro del dovere di motivazione dell’atto amministrativo.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per il dovere di motivazione degli atti della riscossione.
art. 50, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato in relazione al modello dell’avviso di intimazione, ritenuto conforme dalla CTR.
Massime di principio
- Nel processo tributario soggetto all’obbligo di telematizzazione, la notificazione del ricorso effettuata con modalità diverse da quelle telematiche previste dalla legge è nulla, ma non inesistente, se conserva gli elementi essenziali della notificazione.
- La nullità della notificazione è sanata, con effetto retroattivo, quando il destinatario si costituisce in giudizio e l’atto raggiunge il suo scopo, consentendo piena difesa nel merito.
- L’inesistenza della notificazione è configurabile solo in ipotesi estreme, in mancanza degli elementi costitutivi essenziali dell’atto notificatorio; ogni altra difformità dal modello legale integra nullità.
- Quando il giudice dichiara inammissibile il ricorso o si pronuncia su una questione pregiudiziale che lo priva della potestas iudicandi sul merito, le ulteriori argomentazioni di merito rese ad abundantiam non sono impugnabili per difetto di interesse.
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