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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22128/2021 del 03/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso e notificato una cartella di pagamento per l'anno d'imposta 2005, a seguito di controllo automatizzato, contestando l'omesso versamento di IVA, IRAP e IRPEF. La contribuente aveva impugnato la cartella e in primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte: per l'IVA il giudice aveva ritenuto regolarizzata la posizione mediante ravvedimento operoso, mentre per IRPEF e IRAP aveva ritenuto legittima la compensazione del debito con un credito IVA del 2004, effettuata nel 2009. In appello la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione, valorizzando il fatto che il credito IVA non fosse stato contestato e che, dato l'importo del debito, la compensazione fosse corretta. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, sostenendo che la compensazione ammessa dalla norma riguarda solo i debiti e crediti relativi alle stesse imposte, quindi non è consentita la compensazione "orizzontale" di debiti IRAP e IRPEF con credito IVA; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., per omesso esame della questione relativa alla non correttezza della compensazione eseguita tramite modello F24. La contribuente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Ha affermato che, in materia tributaria, la compensazione è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge; la disciplina invocata dalla contribuente non consentiva, nel caso concreto, l'utilizzo del credito IVA 2004 per estinguere debiti IRPEF e IRAP 2005 già iscritti a ruolo. In particolare, la compensazione speciale prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 richiedeva condizioni non rispettate, e l'art. 31 del D.L. n. 78/2010 consentiva il pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione solo dal 1 gennaio 2011 e, comunque, per crediti relativi alle stesse imposte erariali, non per IRAP. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e la Corte, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso originario della contribuente avverso la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 31 del decreto-legge n. 78/2010

    "E' comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte"

    La compensazione delle somme iscritte a ruolo è ammessa solo entro i limiti temporali e oggettivi previsti dalla norma: decorrenza dal 1 gennaio 2011 e utilizzo di crediti relativi alle stesse imposte erariali; non vale per la compensazione di debiti IRAP con crediti IVA nel caso deciso.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8, comma 1

    La disposizione non ha superato il principio per cui, in materia tributaria, la compensazione opera solo nei casi espressamente previsti, restando ferme le disposizioni vigenti e demandandosi ad appositi regolamenti l'estensione dell'istituto.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    "I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato... con eventuale compensazione dei crediti..."

    La compensazione speciale è ammessa solo a condizioni specifiche: credito e debito riferiti allo stesso periodo e compensazione effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 11, comma 3

    Richiamato come ipotesi di compensazione verticale, cioè tra debiti e crediti relativi alla medesima imposta.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il secondo motivo era formulato come vizio processuale per omessa pronuncia, ma è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale parametro del denunciato vizio di omessa pronuncia/omesso esame della questione sulla compensazione tramite F24.

  • art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Indicato quale base del controllo automatizzato da cui era scaturita la cartella di pagamento.

Massime di principio

  • In materia tributaria la compensazione non è un principio generale di portata indiscriminata, ma è ammessa solo nei casi e nei limiti espressamente previsti dalla legge.
  • La compensazione "speciale" tra tributi diversi richiede il rispetto rigoroso delle condizioni previste dalla disciplina applicabile, sia quanto al periodo di insorgenza dei crediti, sia quanto al termine entro cui la compensazione deve essere effettuata.
  • La compensazione dei debiti iscritti a ruolo mediante crediti d'imposta è consentita solo nei limiti temporali e oggettivi stabiliti dalla normativa speciale; fuori da tali limiti il pagamento resta dovuto.
  • Quando l'accoglimento di un motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli altri, i motivi residui restano assorbiti.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare senza rinvio e decidere nel merito la controversia.
  • In presenza di una compensazione non consentita dalla disciplina fiscale, il contribuente non può opporre la sola esistenza di un credito non contestato per paralizzare la pretesa iscritta a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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