Cassazione Civile, Ordinanza n. 00907/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, riferite all'anno 1996. La società aveva contestato, tra l'altro, la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere di riscossione per asserita tardiva iscrizione a ruolo, ottenendo in primo grado l'annullamento della cartella. In appello l'ente impositore aveva invece ottenuto riforma della decisione; successivamente, in sede di legittimità, la sentenza d'appello era stata cassata con rinvio affinché fosse verificata la prova della tempestività dell'iscrizione a ruolo. Nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto non provata tale tempestività, ha annullato la cartella e ha disposto il rimborso di quanto versato dalla società. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per violazione delle norme sul giudizio di rinvio, assumendo che la CTR avesse illegittimamente dichiarato inammissibili documenti prodotti dall'Amministrazione nel rinvio, con lesione del diritto di difesa; 2) violazione delle norme sulla riscossione e sull'efficacia probatoria della cartella, sostenendo che la tempestività dell'iscrizione a ruolo risultasse dalla data indicata nella cartella esattoriale, atto pubblico, e che comunque la disciplina richiamata (art. 1, comma 5-ter, lett. e, d.l. 106/2005 e art. 24 d.P.R. 602/1973) fosse idonea a dimostrare la formazione/validazione del ruolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non rispettoso delle forme del ricorso: la censura non indicava né riportava il contenuto dei documenti asseritamente inutilizzabili, impedendo il controllo di decisività. Ha poi respinto il secondo motivo, rilevando che l'Agenzia non aveva chiarito come avesse provato la validazione dei dati del ruolo né la data di trasmissione del ruolo al concessionario della riscossione; inoltre ha escluso che la cartella, all'epoca dei fatti, potesse valere come atto pubblico idoneo a provare da sola la tempestività dell'iscrizione a ruolo, poiché era formata dal concessionario privato e non dall'Amministrazione finanziaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese. La Corte ha altresì precisato che non si applica il contributo unificato aggiuntivo per la soccombente Amministrazione pubblica ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 546 del 1992
nel giudizio di rinvio possono porsi limiti alla produzione documentale, ma la censura avverso la valutazione della CTR deve essere dedotta in modo specifico e autosufficiente.
la parte che impugna la decisione di rinvio deve indicare compiutamente i documenti e il loro contenuto, per consentire il controllo di rilevanza e decisività.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro per il motivo di nullità della sentenza per errori processuali.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge in relazione alla prova della tempestiva iscrizione a ruolo.
artt. 17 e 25 del D.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dall'Agenzia come norme sulla riscossione, ma non ritenuti idonei, da soli, a superare l'onere probatorio sulla tempestività dell'iscrizione a ruolo.
la cartella non è stata ritenuta assistita da efficacia probatoria tale da esonerare l'Amministrazione dall'onere di dimostrare la tempestiva iscrizione a ruolo.
richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto non dimostrata la prova documentale necessaria.
art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato in relazione alla formazione del ruolo e alla sua trasmissione, ma la prova concreta della tempestività non è risultata fornita.
art. 1, comma 5-ter, lett. e), D.L. n. 106 del 2005
"i ruoli … si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita, anche in via centralizzata, dal sistema informativo dell'amministrazione centrale"
la previsione non basta se l'Amministrazione non dimostra in concreto la validazione dei dati e la data di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.
art. 24 del D.P.R. n. 602 del 1973
richiamato per sostenere la trasmissione telematica del ruolo al concessionario, ma la Corte ha osservato che occorreva comunque prova della data di trasmissione.
D.M. 3 settembre 1999, n. 11.321
richiamato in combinazione con l'art. 24 D.P.R. 602/1973 sul sistema di trasmissione telematica del ruolo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura contro l'esclusione di documenti nel giudizio di rinvio deve essere specifica e autosufficiente: il ricorrente deve indicare i documenti prodotti e il loro contenuto, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di decisività verificabile.
- Quando la Corte di cassazione rinvia per verificare la tempestività dell'iscrizione a ruolo, l'onere di dimostrare tale tempestività grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve provare non solo l'esistenza del ruolo ma anche la sua validazione e la data di trasmissione all'agente della riscossione.
- La semplice indicazione, nella cartella di pagamento, di dati relativi all'adempimento non è di per sé sufficiente a provare la tempestiva iscrizione a ruolo, specie se la cartella, all'epoca considerata, era formata dal concessionario privato e non dall'Amministrazione finanziaria.
- Le norme sulla formazione telematica e validazione del ruolo non esonerano l'ente impositore dall'onere di fornire prova concreta della sequenza procedimentale rilevante ai fini della decadenza dalla riscossione.
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