Cassazione Civile, Ordinanza n. 00884/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società poi reclamata davanti alla Corte d’Appello, che aveva già rigettato il reclamo e confermato il fallimento. La società ricorrente censura la decisione d’appello con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 7 l.fall. per asserita carenza di legittimazione del pubblico ministero a chiedere il fallimento, sostenendo che la notitia decoctionis sarebbe emersa solo da iscrizione ex mod. 45 e non da un procedimento penale rilevante; 2) omesso esame di un fatto decisivo sul medesimo punto; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e dell’art. 15 l.fall. per pretesa lesione del diritto di difesa nella fase prefallimentare, lamentando la mancata concessione di un ulteriore termine e l’assenza di istruttoria; 4) violazione dell’art. 5 l.fall. per avere la corte territoriale erroneamente affermato lo stato di insolvenza nonostante documentazione che, secondo la ricorrente, dimostrava trattative per accordi transattivi e rateizzazioni con alcuni creditori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili, prima ancora che infondati, i primi due motivi perché formulati in modo assertivo e senza riprodurre o specificare il contenuto dell’istanza del pubblico ministero, così da contrastare solo genericamente l’accertamento di merito sulla emersione dell’insolvenza in un procedimento penale relativo a soggetti riconducibili ai soci. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per assoluta genericità: la ricorrente non ha indicato quale concreto pregiudizio difensivo avrebbe subito né quali difese specifiche le sarebbe stato impedito di svolgere, pur essendo stata convocata, avendo presentato domanda di concordato e avendo ottenuto un rinvio per integrarla. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché anch’esso meramente assertivo e contrario al diverso accertamento di fatto della corte d’appello, che aveva escluso la prova degli accordi transattivi e dell’adempimento delle rateizzazioni fiscali. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il pubblico ministero può chiedere il fallimento quando la notitia decoctionis emerga da un procedimento penale, anche se iscritto nel registro degli atti non costituenti reato (mod. 45).
Lo stato di insolvenza va accertato in base agli elementi di fatto valutati dal giudice di merito; il motivo di ricorso che contrasti tale accertamento senza adeguata specificazione è inammissibile.
Nel procedimento prefallimentare il contraddittorio deve essere garantito, ma la denuncia di lesione del diritto di difesa è inammissibile se non indica il concreto pregiudizio subito e le difese che non si sono potute svolgere.
art. 24 Cost.
La deduzione di violazione del diritto di difesa richiede l’indicazione specifica del pregiudizio concretamente derivato dalla asserita nullità processuale.
art. 111 Cost.
Le censure sul procedimento devono essere correlate a una lesione effettiva del contraddittorio e non a un interesse astratto alla regolarità formale del rito.
art. 366, comma 1, nn. 4 e 6 c.p.c.
Il ricorso per cassazione è inammissibile se i motivi non sono specifici e autosufficienti e si limitano a contestare assertivamente gli accertamenti di merito senza riportare puntualmente gli atti rilevanti.
I vizi processuali rilevano solo se hanno causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La legittimazione del pubblico ministero a richiedere il fallimento può sussistere anche quando la situazione di insolvenza emerga da un procedimento iscritto ex mod. 45, purché il fatto sia comunque collegato a un procedimento penale rilevante ai fini dell’art. 7 l.fall.
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva degli accertamenti di merito: è necessario riportare con precisione gli atti e i passaggi decisivi su cui si fonda la censura, in ossequio al principio di autosufficienza.
- Le censure di nullità processuale non possono essere formulate in astratto: chi denuncia la lesione del contraddittorio o del diritto di difesa deve indicare il concreto pregiudizio subito e le difese specifiche che non ha potuto svolgere.
- L’accertamento dello stato di insolvenza resta tipicamente riservato al giudice di merito; in cassazione può essere censurato solo con motivi specifici e non in contrapposizione apodittica alla valutazione svolta nella sentenza impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 14 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00883/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_civile · 14 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00889/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_civile · 14 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00892/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_civile · 14 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00897/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_civile · 14 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00900/2025 del 14/01/2025
- ordinanza_civile · 14 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00901/2025 del 14/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →