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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00900/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società privata per il pagamento del corrispettivo di prestazioni di riabilitazione domiciliare rese nei mesi da gennaio a settembre 2009. L'azienda sanitaria propose opposizione sostenendo che quelle prestazioni non erano coperte da un valido titolo convenzionale, poiché l'oggetto della convenzione stipulata tra le parti escludeva espressamente le prestazioni riconducibili all'art. 26 della legge n. 833 del 1978. Il tribunale accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e dichiarò inammissibile la domanda subordinata di indennizzo per ingiustificato arricchimento. In appello la società sostenne, da un lato, che la convenzione andava interpretata sistematicamente e alla luce del comportamento successivo delle parti, anche considerando che l'azienda sanitaria aveva chiesto l'esecuzione delle prestazioni; dall'altro, che la domanda ex art. 2041 c.c. era stata correttamente proposta. La corte d'appello respinse l'impugnazione. In cassazione la ricorrente dedusse, con il primo motivo, violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. per non avere la sentenza considerato la comune intenzione delle parti, il piano di programma richiamato in convenzione e il comportamento successivo dell'azienda sanitaria; con il secondo motivo denunciò violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendo l'ammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento e l'erroneità della valutazione della corte territoriale sulla sua pertinenza processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non specifico: la ricorrente, pur contestando l'interpretazione della convenzione, non ha riportato in ricorso il contenuto delle clausole invocate in collegamento tra loro, né ha chiarito se il piano di programma fosse allegato alla convenzione, impedendo il controllo ex actis sulla censura. Inoltre, il comportamento successivo dell'azienda sanitaria non poteva essere usato per ricavare un consenso contrario al tenore letterale dello scritto, che escludeva espressamente le prestazioni controverse. La Corte ha comunque osservato che, nel sistema del servizio sanitario nazionale, il pagamento delle prestazioni private richiede la presenza congiunta di autorizzazione, accreditamento e contratto scritto, sicché la mancanza anche di uno solo di tali presupposti esclude il diritto al corrispettivo. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, rilevando che la ricorrente non ha censurato la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul difetto di pertinenza del motivo di appello: la corte territoriale aveva ritenuto che la doglianza sull'ingiustificato arricchimento non prospettasse un valido profilo processuale idoneo a superare la pronuncia di primo grado. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Il criterio interpretativo fondato sulla comune intenzione delle parti può operare anche nei contratti con la pubblica amministrazione, ma solo nei limiti del testo scritto e del suo significato letterale, senza consentire di creare un consenso contrastante con lo scritto.

  • art. 1363 c.c.

    La censura per violazione del criterio di interpretazione sistematica richiede che nel ricorso siano trascritte le clausole poste in correlazione, così da consentire alla Corte il controllo sulla plausibilità della lettura proposta.

  • art. 2041 c.c.

    La domanda di ingiustificato arricchimento è stata ritenuta non scrutinabile nel caso concreto per difetto di pertinenza del motivo di appello rispetto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado.

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una specifica esposizione delle ragioni di censura e la trascrizione degli elementi necessari al controllo della doglianza.

  • art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Nel servizio sanitario nazionale, il pagamento delle prestazioni rese da strutture private presuppone la regolare instaurazione del rapporto contrattuale nei termini previsti dalla normativa di settore.

  • art. 6 l. 23 dicembre 1994, n. 724

    La remunerazione delle prestazioni sanitarie private richiede, oltre ad autorizzazione e accreditamento, un contratto scritto che regoli volume massimo e condizioni delle prestazioni.

  • art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833

    Le prestazioni controverse erano espressamente escluse dall'oggetto della convenzione perché riconducibili a questa tipologia normativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Il rigetto/inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Chi deduce in cassazione la violazione dei criteri di interpretazione del contratto deve indicare con precisione le clausole rilevanti e il loro contenuto, perché la Corte possa verificare la censura sulla base del testo negoziale.
  • Il comportamento successivo delle parti può chiarire il significato di una clausola ambigua o oscura, ma non può sovvertire un contenuto letterale univoco né fondare un consenso estraneo o contrario allo scritto.
  • Nel servizio sanitario nazionale il diritto della struttura privata al pagamento delle prestazioni richiede cumulativamente autorizzazione, accreditamento e contratto scritto; la mancanza di uno solo di questi presupposti esclude il titolo contrattuale alla remunerazione.
  • In sede di impugnazione va censurata la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; una doglianza che attacchi profili diversi o non pertinenti rispetto al decisum è inammissibile.
  • La domanda di arricchimento senza causa non può essere utilmente dedotta in cassazione se il motivo non confronta la specifica ragione processuale posta a base della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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