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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00883/2025 del 14/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame conforme ai principi richiamati. La decisione di merito della CTR è stata quindi annullata per vizio di motivazione, ritenuto radicale perché inidoneo a consentire il controllo sulla ratio decidendi.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte dell'amministrazione finanziaria, della sentenza della commissione tributaria regionale che aveva parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio e rigettato quello incidentale della società contribuente in una lite relativa all'accertamento del reddito d'impresa per l'anno 2006. La società aveva presentato la dichiarazione dei redditi in ritardo, tale da essere considerata omessa, e non aveva compilato i quadri IVA. L'Ufficio aveva inviato un questionario richiedendo documentazione contabile; dopo una richiesta di differimento, la documentazione non era stata prodotta, sicché l'Ufficio aveva proceduto a ricostruire induttivamente il reddito imponibile. In appello la CTR aveva ritenuto parzialmente fondate le doglianze dell'Ufficio ma aveva quantificato un imponibile persino inferiore a quello del primo grado, affermando inoltre in modo contraddittorio sia la natura induttiva dell'accertamento sia l'incertezza del metodo utilizzato (analitico puro, induttivo o analitico-induttivo), e aveva riconosciuto la deducibilità di alcune poste, tra cui il valore del terreno e una somma di euro 1.070.000,00, con motivazione ritenuta apodittica e illogica. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e di norme del processo tributario, denunciando motivazione contraddittoria, illogica e apparente; il secondo per falsa applicazione di norme civilistiche e tributarie in tema di bilancio, onere della prova e determinazione del reddito. La Corte ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo, rilevando un vizio motivazionale costituzionalmente rilevante per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e motivazione apparente: da un lato la sentenza impugnata dichiarava accolto solo parzialmente l'appello dell'Ufficio, dall'altro giungeva a una quantificazione dell'imponibile inferiore persino a quella di primo grado, come se avesse accolto l'appello incidentale della contribuente; inoltre, risultavano non adeguatamente giustificate le affermazioni sulla deducibilità di alcune poste e sul metodo di accertamento. Il secondo motivo è rimasto assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Vengono indicati i parametri del ricorso per cassazione: il primo motivo è stato ricondotto al vizio di nullità della sentenza per errori processuali e motivazione, il secondo alla violazione/falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione alla denunciata contraddittorietà della decisione impugnata.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo richiama quale parametro della validità della sentenza: la motivazione deve essere esistente e idonea, altrimenti la decisione è nulla.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme agli artt. 112 e 132 c.p.c. quale norma sulla struttura e sufficienza della motivazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 36, 53, 54 e 61

    Citate quali norme del processo tributario invocate a sostegno del vizio motivazionale e processuale dedotto.

  • art. 2424 c.c.

    Invocato nel secondo motivo in tema di bilancio, per contestare la confusione tra stato patrimoniale e conto economico.

  • art. 2425 c.c.

    Invocato nel secondo motivo in tema di bilancio, sempre per la dedotta errata considerazione delle poste contabili.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova nella contestazione delle componenti dedotte dalla contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 31, 37, 39, comma 2, 40, 41 e 43

    Norme richiamate per la disciplina dell'accertamento e della ricostruzione del reddito, specie in relazione al metodo induttivo.

  • art. 25 D.Lgs. n. 446 del 1997

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alla determinazione della base imponibile.

  • artt. 83 e 109 D.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamati nel secondo motivo per la disciplina del reddito d'impresa e dei relativi componenti.

  • Cass. S.U. n. 8053/2014

    È richiamata come leading case sul 'minimo costituzionale' della motivazione e sulle anomalie motivazionali denunciabili in cassazione.

  • Cass. VI-5 n. 9105/2017

    Richiamata per affermare che ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione quando il giudice non indica adeguatamente gli elementi del convincimento o li espone senza disamina logica e giuridica.

  • Cass. VI-5 n. 5209/2018

    Richiamata in continuità con il principio del minimo costituzionale della motivazione.

  • Cass. Sez. L n. 161/2009

    Richiamata per ribadire che la sentenza è nulla se priva dei motivi o se la motivazione è soltanto apparente.

  • Cass. n. 24313/2018

    Richiamata a conferma che è denunciabile in cassazione l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando la motivazione sia soltanto apparente, manchi in modo assoluto oppure presenti un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, perché in tal caso non consente il controllo sulla ratio decidendi.
  • In sede di legittimità è denunciabile solo l'anomalia motivazionale che incide sull'esistenza della motivazione in sé, non il mero difetto di sufficienza o la diversa valutazione delle prove.
  • In tema di accertamento tributario, il giudice di merito deve indicare in modo coerente il metodo ricostruttivo del reddito adottato e spiegare le ragioni delle singole poste considerate deducibili o indeducibili; affermazioni apodittiche o tra loro contraddittorie determinano nullità della decisione.
  • Se il giudice d'appello dichiara di accogliere solo parzialmente l'appello dell'Ufficio ma perviene a un risultato quantitativo incompatibile con tale premessa, la decisione è intrinsecamente incoerente e va cassata.
  • Il secondo motivo di ricorso resta assorbito quando l'accoglimento del primo motivo conduce già alla cassazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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