Cassazione Civile, Ordinanza n. 00897/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal provvedimento con cui, nel procedimento di separazione giudiziale, era stata revocata con effetto retroattivo l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inizialmente disposta in via provvisoria dal Consiglio dell'Ordine. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione ritenendo inattendibili le dichiarazioni reddituali dell'istante e valorizzando, tra l'altro, la mancata produzione della dichiarazione dei redditi del compagno convivente per due annualità, oltre alla risultanza di una convivenza stabile. Nel ricorso per cassazione la parte deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 76, 79 e 127 del D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 702-ter c.p.c., in relazione agli artt. 84 e 170 del medesimo D.P.R. e all'art. 15 D.L. n. 150/2011, lamentando che il giudice dell'opposizione avesse omesso di disporre ulteriori verifiche istruttorie, anche tramite assistenti sociali e Guardia di finanza, sulla posizione fiscale dell'istante e sull'effettiva esistenza di un compagno convivente.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha osservato che la documentazione reddituale era già nella disponibilità del giudice di merito, come richiesto dall'art. 79, comma 3, D.P.R. n. 115/2002, e che la doglianza mirava in realtà a sollecitare una revisione del merito e delle valutazioni istruttorie compiute dal Tribunale. Ha inoltre rilevato che il potere di verifica officiosa ex art. 127 D.P.R. n. 115/2002 è discrezionale e, se adeguatamente motivato il convincimento del giudice di merito, non è sindacabile in cassazione. Quanto alla convivenza, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse effettuato un accertamento di fatto puntuale e non censurabile in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la sola costituzione del Ministero senza attività difensiva effettiva; è stato invece dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma richiamata come base del ricorso avverso il provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato
norma richiamata quale rimedio oppositivo contro il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio
art. 15 D.L. n. 150/2011
norma richiamata in relazione al procedimento di opposizione
le condizioni di reddito del convivente rilevano ai fini dell'ammissione al patrocinio e si sommano a quelle dell'istante
l'autocertificazione/dichiarazione reddituale dell'istante e dei familiari conviventi è prescritta a pena di inammissibilità dell'istanza; la sua presenza non esclude però il controllo di veridicità
attribuisce al giudice un potere-dovere di verifica officiosa, rimesso alla discrezionalità del merito e non sindacabile se adeguatamente motivato
richiamato in precedenza dalla giurisprudenza per la possibilità di acquisire informazioni o delegare la Guardia di finanza
invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di ulteriori verifiche istruttorie nel procedimento di opposizione
richiamato in relazione alla dedotta omessa motivazione dell'ordinanza
dà luogo, in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso successivo al 30 gennaio 2013, all'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel procedimento per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la dichiarazione reddituale dell'istante e dei familiari conviventi è un requisito essenziale: la sua mancanza determina inammissibilità dell'istanza e non può essere sanata tramite acquisizioni ufficiose del giudice.
- Il potere del giudice di verificare d'ufficio la veridicità delle dichiarazioni reddituali è discrezionale e va esercitato secondo la valutazione del merito; una volta che tale valutazione sia sorretta da motivazione adeguata, non è censurabile in cassazione come vizio di legittimità.
- Le condizioni economiche del convivente stabile rilevano ai fini del patrocinio a spese dello Stato e possono essere accertate anche tramite le risultanze istruttorie già acquisite; la contestazione che miri solo a rivalutare tali risultanze è inammissibile in sede di legittimità.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova pronuncia sul fatto o una diversa lettura delle prove, quando la sentenza impugnata contenga un accertamento motivato e puntuale delle circostanze decisive.
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