Cassazione Civile, Ordinanza n. 16889/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla liquidazione di un fondo previdenziale integrativo aziendale. In tale occasione la società, quale sostituto d'imposta, aveva effettuato ritenute fiscali sulla somma spettante alla lavoratrice, ritenute poi ritenute indebitamente operate per erronea applicazione delle aliquote. La lavoratrice aveva chiesto alla società la restituzione della quota trattenuta in eccesso. La Corte d'appello, riformando il primo grado, aveva accolto la domanda qualificandola come gestione di affari altrui e aveva fatto decorrere la prescrizione dal momento in cui la società aveva ottenuto con giudicato il rimborso dall'Erario. La società ha ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice, perché il collegio d'appello era composto anche da un giudice onorario, con richiesta di questione di legittimità costituzionale; 2) violazione delle norme sulla negotiorum gestio e dell'art. 38 d.P.R. 602/1973, sostenendo che mancassero i presupposti della gestione di affari altrui; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine decorresse dalla trattenuta del 1999 e non dal giudicato sul rimborso ottenuto dalla società; 4) violazione delle norme sulla legittimazione passiva, assumendo che l'unico soggetto passivamente legittimato fosse l'Agenzia delle Entrate; 5) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all'assenza del nominativo della lavoratrice nell'elenco trasmesso dall'Agenzia alla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha rigettato il primo, il quarto e il quinto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame della prescrizione e per la liquidazione delle spese. Ha escluso che la fattispecie fosse riconducibile alla negotiorum gestio e ha affermato che l'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute a titolo di ritenute d'acconto si prescrive nel termine ordinario decennale decorrente dalla data della ripartizione/liquidazione delle somme, cioè dal momento in cui il danno patrimoniale si è verificato, non dal passaggio in giudicato della sentenza resa nel rapporto tributario del sostituto con l'Erario. Ha inoltre ritenuto corretta la legittimazione passiva della società, quale debitrice della pretesa restitutoria.
Norme richiamate
È il parametro processuale dei motivi di ricorso dedotti: nullità della sentenza, violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.
Invocato per sostenere la nullità della sentenza per asserito vizio di costituzione del giudice; la censura è stata respinta.
artt. 62-72 d.l. n. 69 del 2013 conv. in L. n. 98 del 2013
Disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime nei limiti indicati dalla Corte costituzionale, ma ancora temporaneamente tollerabili fino al 31 ottobre 2025, sicché la partecipazione del giudice onorario non determina invalidità della decisione.
art. 32 d.lgs. n. 116 del 2017
Richiamato quale termine di completamento del riordino della magistratura onoraria, assunto come limite temporale dalla Corte costituzionale.
Norma sulla gestione di affari altrui richiamata dalla ricorrente per escluderne l'applicabilità al caso.
Invocato dalla Corte d'appello, in combinato con l'art. 1713 c.c., per fondare l'obbligo del gestore di rimettere l'utile della gestione; la Cassazione esclude che la fattispecie vi rientri.
Richiamato dalla Corte territoriale per sostenere l'obbligo di rendiconto e restituzione dell'utile; la Cassazione ne esclude l'applicazione alla vicenda.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato dalle parti in tema di rimborso di ritenute; la Cassazione osserva che è estraneo alla fattispecie la pretesa restitutoria contro il datore di lavoro.
Interpretato nel senso che rileva solo l'impossibilità giuridica di agire, non l'ignoranza del diritto o il ritardo nell'accertamento.
Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione e interruzione; il ricorso è stato accolto sulla diversa decorrenza iniziale del termine.
Applicato quale termine ordinario decennale di prescrizione dell'azione restitutoria.
art. 64, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per affermare che l'adempimento dell'obbligazione tributaria grava sul sostituto d'imposta.
Richiamato come disciplina applicabile alle conseguenze economiche del rapporto di lavoro, in analogia alla pretesa di restituzione di somme trattenute indebitamente.
art. 102 Cost.
Parametro costituzionale invocato nella questione di legittimità sul giudice onorario; non ha condotto all'accoglimento della censura.
art. 106 Cost.
Parametro costituzionale invocato nella questione di legittimità sul giudice onorario; censura respinta alla luce della decisione della Corte costituzionale.
Massime di principio
- L'azione del lavoratore o avente causa diretta alla restituzione di somme trattenute a titolo di ritenute fiscali indebitamente operate dal datore di lavoro va qualificata come pretesa alla reintegrazione dell'integrità della retribuzione o del trattamento dovuto, non come gestione di affari altrui, quando il rapporto sostanziale resta quello tra datore di lavoro/sostituto e dipendente/sostituito.
- In materia di ripetizione di somme indebitamente trattenute in occasione della liquidazione di emolumenti o trattamenti di fine rapporto/pensionistici, il termine ordinario di prescrizione decorre dal momento in cui la trattenuta o la liquidazione lesiva si verifica e produce il pregiudizio patrimoniale, non dal successivo esito del giudizio tra sostituto d'imposta ed Erario.
- Ai fini dell'art. 2935 c.c., l'impedimento rilevante alla decorrenza della prescrizione è solo un impedimento giuridico oggettivo; non rilevano l'ignoranza del titolare circa la genesi del proprio diritto, il dubbio soggettivo sulla sua esistenza o il ritardo dovuto all'attesa dell'accertamento in altra sede.
- Quando il sostituto d'imposta ha trattenuto somme dal patrimonio del sostituito per versarle al Fisco, l'eventuale rimborso ottenuto dal sostituto nei confronti dell'Erario non sposta, di per sé, la data di decorrenza della prescrizione dell'azione del sostituito verso il sostituto, salvo diversa specifica disciplina.
- La legittimazione passiva alla domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute spetta al soggetto che ha operato la trattenuta ed è obbligato alla restituzione verso il titolare del credito, anche se abbia poi intrattenuto un distinto rapporto con l'Amministrazione finanziaria.
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