Cassazione Civile, Ordinanza n. 16887/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia trae origine dall'azione proposta da un ex dipendente, sulla base di un precedente giudicato, per ottenere la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338/1962 a causa dell'omesso versamento contributivo su somme percepite durante periodi di lavoro all'estero, qualificate come retributive. La Corte d'appello aveva ritenuto che il giudicato formatosi nel precedente giudizio valesse anche ai fini della determinazione dei ratei pensionistici, che l'obbligo contributivo esistesse secondo le regole dell'AGO, che l'eccezione di prescrizione fosse superata da atti interruttivi e che andassero detratti gli importi già erogati dal datore di lavoro e dal Fondo. La banca ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 2909 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il giudicato sul carattere retributivo delle indennità estere ai fini del TFR non potesse automaticamente estendersi alla pensione e che mancasse la partecipazione dell'INPS nel precedente giudizio; 2) violazione di varie norme in materia di assicurazione generale obbligatoria, retribuzioni convenzionali per dipendenti all'estero e art. 2697 c.c., deducendo che prima del d.lgs. n. 357/1990 non vi fosse obbligo contributivo e che comunque non fosse stata provata alcuna omissione; 3) violazione della l. n. 218/1990, del d.lgs. n. 357/1990 e dell'art. 156 c.p.c., nonché nullità per contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ridotto la questione a correzione di errore materiale e avesse equivocato sulla quantificazione del differenziale pensionistico e sulle detrazioni operate dalla consulenza tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi difettassero di specificità e autosufficienza, perché la ricorrente non aveva trascritto nel ricorso il testo del giudicato esterno, non aveva localizzato ritualmente gli atti rilevanti, non aveva riportato la consulenza tecnica d'ufficio né la sentenza di primo grado, impedendo così ogni controllo sulla decisività e sulla fondatezza delle censure. Di conseguenza, la sentenza d'appello è rimasta ferma e la banca è stata condannata al pagamento delle spese nei confronti del controricorrente; nulla è stato disposto verso l'INPS rimasto intimato e non difeso. Inoltre, è stato dichiarato dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 13 l. n. 1338/1962
richiamato come base dell'azione per la costituzione della rendita vitalizia conseguente a omissioni contributive prescritte.
art. 2909 c.c.
invocato per contestare l'efficacia del giudicato esterno; la Corte non esamina il merito della censura perché il giudicato non è adeguatamente trascritto e localizzato nel ricorso.
art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5
norma processuale invocata per i motivi di ricorso; la Corte rileva l'inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 366 c.p.c., n. 6
richiamato quale onere di specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso.
art. 369 c.p.c., n. 4
richiamato insieme all'art. 366 n. 6 c.p.c. per l'onere di deposito/localizzazione degli atti rilevanti.
art. 2697 c.c.
invocato dalla ricorrente in relazione alla prova dell'omissione contributiva; la censura è dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.
art. 156 c.p.c.
richiamato per dedurre la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.
legge n. 486/1985, all. T, art. 39
citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in materia contributiva per i dipendenti all'estero.
d.P.R. n. 917/1986, art. 3, comma 3, lett. c
citato quale disciplina delle retribuzioni convenzionali e del trattamento fiscale/contributivo dei lavoratori all'estero.
d.P.R. n. 917/1986, art. 48, comma 8-bis
citato nel quadro normativo delle retribuzioni convenzionali.
d.l. 31 luglio 1987, n. 317, convertito in l. n. 398/1987, art. 4, comma 1
citato nel quadro normativo relativo ai lavoratori italiani distaccati all'estero.
d.lgs. n. 314/1997, art. 5
citato come norma rilevante in materia di base imponibile contributiva/retributiva.
d.lgs. n. 357/1990
richiamato sia sul piano della normativa sostanziale sia nell'eccezione della banca circa l'insussistenza di obblighi contributivi prima della sua entrata in vigore.
l. n. 218/1990
citata dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non esamina il merito per inammissibilità.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti processuali dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura fondata su un giudicato esterno è scrutinabile solo se il ricorso trascrive o riproduce nelle parti essenziali il contenuto della decisione invocata, con specifico richiamo a motivazione e dispositivo e con corretta localizzazione degli atti rilevanti.
- L'onere di specificità e autosufficienza del ricorso impone che i fatti decisivi, la sentenza impugnata, gli atti processuali e la consulenza tecnica eventualmente contestata siano riportati o indicati in modo tale da consentire alla Corte il controllo immediato delle doglianze.
- La deduzione di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi non può tradursi in un rinvio generico a documenti o questioni di merito non trascritti; in mancanza, il motivo è inammissibile senza che la Corte entri nel merito della questione sostanziale.
- La censura di nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo richiede l'allegazione precisa del contenuto dei provvedimenti e degli atti processuali da cui il contrasto emergerebbe, non essendo sufficiente l'affermazione apodittica dell'errore materiale o del travisamento dei dati di causa.
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