Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16849/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un pensionato volta, da un lato, a ottenere la riliquidazione della pensione sulla base di ulteriori periodi contributivi che assumeva accreditati o comunque dovuti e, dall’altro, a vedersi restituire contributi che riteneva indebitamente versati per anni in cui la contribuzione non sarebbe stata dovuta. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, riconoscendo la riliquidazione limitatamente al periodo 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1983 e respingendo la pretesa sui periodi 1981-1982 e 1984-1987; la Corte d’appello aveva confermato. Il ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 2697 c.c. e di norme costituzionali e previdenziali, sostenendo che, avendo egli prodotto documenti idonei a dimostrare il diritto, sarebbe spettato all’INPS provare fatti impeditivi e che i giudici di merito avrebbero male ripartito l’onere della prova; (2) violazione dell’art. 54 L. n. 88/1989, censurando la preferenza accordata dalla Corte territoriale alla certificazione rilasciata ex art. 54 rispetto ad altro estratto contributivo; (3) violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 8, comma 2, D.P.R. n. 818/1957, contestando sia il dies a quo della prescrizione dell’azione di restituzione dei contributi indebitamente versati, che a suo dire decorreva dalla liquidazione della pensione, sia la stessa esclusione del diritto alla restituzione prevista dalla norma invocata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che i primi due motivi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, specie in presenza di doppia conforme, e ha escluso che la Corte d’appello avesse attribuito un valore probatorio illegittimo agli estratti contributivi: il giudice di merito aveva invece compiuto una valutazione complessiva, privilegiando un documento certificativo e altri elementi di prova. Quanto al terzo motivo, la Corte ha osservato che la decisione d’appello aveva indicato due possibili dies a quo della prescrizione e che, comunque, la conoscenza dell’indebito era già risalente al settembre 1994; soprattutto, ha affermato che l’art. 8 D.P.R. n. 818/1957 è norma eccezionale, applicabile solo in presenza di un valido rapporto assicurativo con l’INPS, mentre nel caso concreto era proprio contestata l’esistenza del rapporto per il periodo controverso. Mancando tale presupposto, la norma non era applicabile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa ripartizione dell’onere della prova; la Corte non ravvisa violazione della regola probatoria, poiché la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito.

  • art. 97 Cost.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non è valorizzato nella ratio decisoria.

  • art. 38 Cost.

    invocato dal ricorrente nel primo motivo, ma non è valorizzato nella ratio decisoria.

  • artt. 2094, 2115 e 2116 c.c.

    richiamati dal ricorrente a sostegno dell’esistenza del rapporto di lavoro/subordinazione e della copertura contributiva; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel rigetto.

  • art. 13 L. n. 1338/1962

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo; non centrale nella motivazione di rigetto.

  • art. 54 L. n. 88/1989

    la Corte d’appello aveva valorizzato la certificazione rilasciata ai sensi di tale norma; la Cassazione osserva che non vi è stata attribuzione illegittima di valore probatorio, ma una complessiva valutazione di merito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione; la Corte ritiene infondata la censura, perché il diverso dies a quo prospettato dal ricorrente non scalfisce l’accertamento di fatto sulla conoscenza dell’indebito.

  • art. 8 D.P.R. n. 818/1957

    "I contributi o le quote di contributo […] indebitamente versati non sono computabili agli effetti del diritto alle prestazioni o della misura di esse e sono rimborsabili al datore di lavoro anche per la quota trattenuta al lavoratore, al quale deve essere restituita. Rimangono tuttavia acquisiti alle singole gestioni e sono computabili agli effetti sopra indicati i contributi per i quali l'accertamento dell'indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni alla data in cui il versamento stesso è stato effettuato. Nel caso che il datore di lavoro non abbia richiesto il rimborso dei contributi per il quinquennio anteriore all'accertamento dell'indebito versamento, l'importo dei contributi versati all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e al Fondo adeguamento è restituito d'ufficio all'assicurato o ai suoi superstiti all'atto della liquidazione della pensione[…]"

    la disposizione realizza un meccanismo eccezionale che fa refluire in favore dell’assicurato, e non dell’INPS, gli effetti della mancata restituzione di contributi indebitamente versati; ma opera solo se esiste un valido rapporto di assicurazione generale obbligatoria con l’INPS e un indebito versamento in tale ambito.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per la formulazione dei motivi di ricorso per cassazione; la Corte usa il richiamo per evidenziare che le doglianze non introducevano veri errori di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato nel preambolo processuale per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: se il giudice di merito ha compiuto una valutazione complessiva delle prove, la doglianza è inammissibile o infondata quando mira solo a sostituire una diversa lettura dei documenti.
  • La preferenza accordata dal giudice di merito a un documento certificativo rispetto ad altra documentazione non integra, di per sé, violazione di legge se si colloca in una complessiva attività di apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • La disciplina della restituzione dei contributi indebitamente versati prevista dall’art. 8 D.P.R. n. 818/1957 ha natura eccezionale e di stretta interpretazione: presuppone l’esistenza di un valido rapporto assicurativo e un effettivo indebito versamento nell’ambito di quel rapporto.
  • Se nel giudizio è proprio contestata l’esistenza del rapporto assicurativo/contributivo per il periodo interessato, viene meno il presupposto applicativo della norma sulla restituzione dei contributi e la domanda non può essere accolta.
  • La decorrenza della prescrizione dell’azione di restituzione dei contributi va ancorata al momento in cui l’interessato abbia conoscenza dell’indebito, ma la relativa valutazione di fatto è insindacabile in cassazione se non è scalfita da specifiche censure di diritto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.