Cassazione Civile, Ordinanza n. 16909/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una causa di responsabilità medica promossa a carico di un dirigente medico per una mancata diagnosi di malformazione fetale. In quel contesto il medico aveva sostenuto spese di difesa e aveva chiesto che l'azienda sanitaria lo manlevasse e rifondesse tali spese, invocando la disciplina contrattuale collettiva del rapporto dirigenziale medico e, in subordine, la normativa previgente. La Corte d'appello aveva aumentato gli onorari dovuti al difensore del medico, ma aveva negato l'obbligo dell'azienda sanitaria di assumere la difesa e di tenere indenne il dirigente, ritenendo che l'evento fosse anteriore all'entrata in vigore del CCNL 8.6.2000. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del CCNL 8.6.2000, sostenendo che la garanzia di assistenza legale spettasse comunque al dirigente medico e si estendesse anche all'attività intramuraria, senza dipendere dal momento in cui si era verificato il fatto oggetto del giudizio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 270/1987, assumendo che anche la disciplina precedente prevedeva un analogo obbligo di tutela a carico dell'amministrazione sanitaria e che la Corte territoriale non l'aveva considerata correttamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la garanzia prevista dall'art. 25 del CCNL 8.6.2000 non poteva operare retroattivamente rispetto a un evento verificatosi prima della sua entrata in vigore; l'oggetto rilevante era la condotta fonte della responsabilità e non il solo momento della difesa in giudizio. Ha respinto anche il secondo motivo, osservando che l'art. 41 del d.P.R. n. 270/1987, per come formulato, richiedeva che i fatti contestati fossero direttamente connessi al servizio, escludeva l'estensione automatica all'attività intramuraria e soprattutto presupponeva una preventiva comunicazione all'amministrazione, funzionale a una valutazione ex ante sull'assenza di conflitto di interessi e sulla scelta del difensore; requisito che nel caso non risultava allegato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 25 CCNL area dirigenza medica SSN 8.6.2000
La garanzia di assunzione della difesa e di manleva non opera retroattivamente per fatti anteriori alla sua entrata in vigore; la Corte la collega all'evento oggetto della copertura e non al solo momento in cui insorge la domanda giudiziale.
art. 24 CCNL area dirigenza medica SSN 8.6.2000
La disposizione è richiamata come disciplina dell'attività intramuraria, ma non consente di superare il limite temporale evidenziato dalla Corte per la garanzia di cui all'art. 25.
art. 41 d.P.R. n. 270/1987
La norma richiede che il procedimento riguardi fatti direttamente connessi al servizio e impone una comunicazione preventiva all'amministrazione, affinché questa valuti ex ante il conflitto di interessi e la scelta del difensore.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le norme contrattuali o regolamentari che prevedono assistenza legale e manleva del dipendente pubblico non si applicano retroattivamente ai fatti generatori della responsabilità verificatisi prima della loro entrata in vigore, salvo espressa previsione contraria.
- Ai fini dell'obbligo dell'amministrazione di assumere la difesa del dipendente, rileva la connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e non è sufficiente un generico nesso con l'attività lavorativa.
- La tutela difensiva del dipendente pubblico presuppone, quando previsto dalla disciplina applicabile, una preventiva comunicazione all'amministrazione, funzionale a una valutazione ex ante del possibile conflitto di interessi e alla scelta del legale.
- In assenza del presupposto temporale o procedurale richiesto dalla disciplina invocata, la domanda di manleva e rifusione delle spese di lite va respinta.
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