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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16885/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal lavoro svolto da una addetta a un servizio di call center collegato a Trenitalia: la lavoratrice era formalmente dipendente di Almaviva Contact e poi, dopo un precedente distacco presso Almaviva s.p.a., ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro direttamente alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. dal 1 agosto 2013 al 1 ottobre 2014, sostenendo la non genuinità dell'appalto di manodopera ex art. 29 d.lgs. 276/2003. La Corte d'appello di Roma aveva rigettato la domanda di merito, riformando il primo giudice che l'aveva dichiarata inammissibile. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su tutta la domanda e sulle istanze istruttorie reiterate in appello; con il secondo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c. e 29 d.lgs. 276/2003, lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente valorizzato gli indici di non genuinità dell'appalto e avesse erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio sulla genuinità dell'appalto e sul rischio d'impresa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché le istanze istruttorie non costituiscono capi di domanda e, comunque, risultavano implicitamente disattese dalla motivata ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure non denunciavano un errore di sussunzione o di interpretazione della norma, ma miravano a ottenere una diversa valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito; inoltre ha ribadito che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere probatorio sia stato attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesti la valutazione delle prove. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambe le controricorrenti ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia riguarda l'omissione di decisione su un capo di domanda o eccezione di merito; non si configura rispetto alle istanze istruttorie, che sono strumentali alla prova e non costituiscono capi autonomi di domanda

  • art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto difettoso per mancanza di specificità, in assenza di adeguata illustrazione del contenuto delle censure e dei mezzi istruttori

  • art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c.

    il ricorso deve riportare specificamente gli atti e i mezzi di prova richiamati; il mero richiamo generico è insufficiente

  • art. 2697 c.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto l'onere della prova a carico di parte diversa da quella onerata; non quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie

  • art. 29 d.lgs. 276/2003

    la verifica della genuinità dell'appalto di manodopera passa dall'accertamento dell'esercizio dei poteri direttivi e organizzativi da parte dell'appaltatore; l'onere di allegare e provare la non genuinità è posto a carico del lavoratore che la deduce

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    non è utilizzabile per censurare una mera rivalutazione del fatto o delle prove, ma solo un errore di diritto nella sussunzione o nell'interpretazione della norma

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la censura sulla ricostruzione dei fatti è oggi ammissibile solo nei rigorosi limiti del vizio di motivazione

  • art. 380bis1 c.p.c.

    la causa è stata decisa in camera di consiglio con riserva della motivazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone il mancato esame di un capo autonomo di domanda o eccezione; non ricorre per le sole istanze istruttorie, perché esse sono funzionali alla prova del fatto dedotto e non hanno autonoma consistenza decisoria.
  • In cassazione non è denunciabile come violazione di legge la mera contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; tale censura è ammissibile, nei limiti consentiti, solo come vizio motivazionale e non come errore di sussunzione.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento del materiale probatorio o la conclusione tratta dal giudice di merito.
  • Nelle controversie sulla genuinità dell'appalto di manodopera, la verifica si concentra sull'effettivo esercizio dei poteri direttivi e organizzativi e sulla reale assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore; chi deduce la non genuinità deve allegarne e provarne gli indici concreti.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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