Cassazione Civile, Ordinanza n. 16848/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte di una società cooperativa datrice di lavoro poi sciolta e posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c., delle ultime tre mensilità di retribuzione vantate da un lavoratore. La Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto del lavoratore ad ottenere dal Fondo di garanzia INPS le somme insolute, ritenendo che il verbale di accertamento ministeriale dell'11 febbraio 2013 integrasse l'atto di apertura della procedura rilevante e che la procedura ex art. 2545-septiesdecies c.c. presupponesse lo stato di insolvenza. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione del d.lgs. n. 80/1992, dell'art. 2545-septiesdecies c.c. e degli artt. 194 ss. l.f., sostenendo che lo scioglimento e la liquidazione della cooperativa non presuppongono l'insolvenza e non equivalgono ad una procedura concorsuale; (2) violazione del d.lgs. n. 80/1992 e degli artt. 2545-terdecies e 2545-septiesdecies c.c., contestando che il verbale ministeriale potesse individuare il momento rilevante ai fini delle ultime tre mensilità garantite.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo di fatto la questione posta con il secondo. Ha affermato che la liquidazione della cooperativa ex art. 2545-septiesdecies c.c. non coincide con l'apertura della liquidazione coatta amministrativa, perché tale procedura non presuppone l'insolvenza ma cause diverse di scioglimento (mancato perseguimento dello scopo mutualistico, impossibilità di conseguirlo, inattività o mancato deposito dei bilanci). Ne consegue che il provvedimento di scioglimento e messa in liquidazione non è l'atto di apertura della procedura concorsuale richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 80/1992 per l'intervento del Fondo di garanzia. L'insolvenza, se esistente, va accertata successivamente nella fase regolata dall'art. 202 l.f., su iniziativa del p.m. o del commissario liquidatore, con sentenza del tribunale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, perché si uniformi ai principi enunciati.
Norme richiamate
individua le procedure concorsuali rilevanti ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia; la Corte ne valorizza il collegamento con la liquidazione coatta amministrativa e non con la mera messa in liquidazione della cooperativa.
il Fondo di garanzia corrisponde i crediti per le ultime tre mensilità rientranti nei dodici mesi antecedenti il provvedimento che apre una procedura concorsuale; per la Corte è decisivo l'atto di apertura della liquidazione coatta amministrativa, non il solo scioglimento della cooperativa.
lo scioglimento e la messa in liquidazione della cooperativa presuppongono cause diverse dall'insolvenza e non comportano, di per sé, l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.
presuppone l'insolvenza e prevede che l'autorità amministrativa disponga la liquidazione coatta amministrativa; è norma distinta dall'art. 2545-septiesdecies c.c.
richiamati nel ricorso per sostenere che la procedura di liquidazione ex art. 2545-septiesdecies c.c. non è assimilabile alla procedura concorsuale di liquidazione coatta amministrativa.
art. 202 l.f.
l'insolvenza, se sussistente, viene accertata in un momento successivo, a procedura di liquidazione già aperta, su ricorso del pubblico ministero o del commissario liquidatore.
art. 299 l.f.
citato come corrispondente disciplina vigente dell'accertamento dell'insolvenza nella fase successiva alla liquidazione già aperta.
è richiamato per ribadire la distinzione tra liquidazione coatta amministrativa e semplice liquidazione nelle cooperative, a seconda della norma applicata.
Massime di principio
- Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia INPS, rileva solo il provvedimento che apre una procedura concorsuale in senso proprio; il mero scioglimento e la messa in liquidazione di una cooperativa non bastano se non presuppongono l'insolvenza.
- La procedura di scioglimento della cooperativa per cause mutualistiche o gestionali è distinta dalla liquidazione coatta amministrativa: la prima non richiede l'accertamento dell'insolvenza, che può intervenire solo successivamente nella fase concorsuale.
- Quando una norma collega un beneficio previdenziale all'apertura di una procedura concorsuale, l'individuazione del dies a quo non può essere fatta retrocedere ad atti prodromici che non coincidono con l'apertura della procedura stessa.
- L'accertamento dell'insolvenza rilevante per la tutela del Fondo di garanzia deve risultare da un provvedimento specifico e successivo, non dal semplice verbale di messa in liquidazione della cooperativa.
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