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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16910/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Un soggetto iscritto alla Gestione commercianti ha proposto opposizione avverso alcuni avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi previdenziali asseritamente dovuti. Il Tribunale adito in primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale, ritenendo competente il tribunale del luogo di residenza dell'attore. Riassunta la causa davanti al giudice indicato come competente, il Tribunale successivamente adito ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio, rilevando che la residenza dell'opponente non ricadeva nel circondario da esso servito ma in quello del Tribunale di Ivrea. La questione devoluta alla Cassazione riguardava quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente nelle controversie su obblighi contributivi di lavoratore autonomo, ai sensi dell'art. 444 c.p.c.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio e ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Ivrea, poiché il comune di residenza dell'opponente (Leinì) rientra nella sua circoscrizione. La Corte ha confermato che, nelle controversie relative a obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo, la competenza appartiene al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore. Non è stata adottata alcuna statuizione sulle spese, trattandosi di regolamento d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.c.

    nelle controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti capo a un lavoratore autonomo, la competenza territoriale spetta al tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo di residenza dell'attore

  • artt. 45 e 47 c.p.c.

    richiamati quali norme fondanti il regolamento di competenza d'ufficio sollevato dal giudice adito

Massime di principio

  • Nelle controversie aventi ad oggetto obblighi contributivi gravanti su un lavoratore autonomo, la competenza territoriale è determinata dal criterio speciale del foro della residenza dell'attore, con attribuzione al tribunale in funzione di giudice del lavoro.
  • Ai fini dell'applicazione del foro territoriale speciale previsto per le controversie previdenziali, rileva la residenza effettiva dell'opponente e, una volta accertato il comune di residenza, occorre verificare la sua appartenenza al circondario del tribunale competente.
  • Nel regolamento di competenza d'ufficio la Corte, quando individua il giudice territorialmente competente, non provvede sulle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiCompetenza
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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