Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 13618 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato la cartella contestandone la sottoscrizione, la motivazione, la regolarità e validità della notifica, l’assenza o irregolarità della relata, la violazione degli artt. 140 c.p.c. e 60 del D.P.R. n. 600/1973, la decadenza dal potere di riscossione e il difetto di prova circa la conformità della documentazione prodotta dall’agente della riscossione. In particolare, ha sostenuto che la cartella fosse stata iscritta a ruolo e notificata oltre i termini previsti e che gli interessi non fossero adeguatamente motivati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: le censure sulla relata non erano autosufficienti perché non ne era stato trascritto integralmente il contenuto; inoltre, la tempestiva impugnazione della cartella aveva sanato eventuali vizi della notificazione per raggiungimento dello scopo. Non è stata ravvisata decadenza, poiché l’avviso di accertamento risultava notificato il 23 maggio 2008 e la cartella il 12 settembre 2009, entro il termine applicabile alla riscossione dei tributi locali. Le contestazioni sulla conformità delle copie erano generiche e l’estratto di ruolo è stato ritenuto idoneo a provare natura ed entità del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.400 euro oltre accessori, nonché al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 296/2006, art. 1, comma 163

    Nel caso di riscossione coattiva di tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

    Per i tributi locali, il titolo esecutivo deve essere notificato entro il termine decadenziale previsto, calcolato dalla definitività dell’accertamento. Nel caso concreto il termine è stato rispettato.

  • D.P.R. n. 602/1973, artt. 25 e 26

    La cartella costituisce la riproduzione del ruolo notificata al contribuente. La prova della notifica può essere fornita mediante l’avviso di ricevimento; non è sempre necessaria la produzione dell’originale della cartella. L’estratto di ruolo può provare l’esistenza, la natura e l’ammontare del credito.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 60

    Le irregolarità della notificazione dell’atto tributario possono essere sanate quando il destinatario abbia comunque ricevuto l’atto e lo abbia tempestivamente impugnato, dimostrando di averne avuto conoscenza.

  • Art. 156 c.p.c.

    Un vizio della notificazione non determina necessariamente l’invalidità dell’atto se la notificazione ha comunque raggiunto il suo scopo, in particolare quando il destinatario si è difeso tempestivamente.

  • Art. 2697 c.c.

    La parte che fonda una pretesa o un’eccezione deve provare i fatti costitutivi della propria posizione. Nel giudizio di cassazione, tuttavia, le contestazioni devono essere formulate in modo autosufficiente e specifico.

  • Art. 2719 c.c.

    La contestazione della conformità di una copia all’originale deve essere specifica e circostanziata; formule generiche o di stile non sono sufficienti.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Massime di principio

  • La tempestiva impugnazione della cartella normalmente dimostra che l’atto ha raggiunto il suo scopo e può sanare eventuali vizi formali della notificazione, salvo contestazioni specifiche sulla concreta conoscenza dell’atto.
  • Per contestare la notifica in cassazione è necessario trascrivere integralmente la relata o il documento rilevante; la mancata trascrizione può rendere il motivo inammissibile per difetto di autosufficienza.
  • La decadenza dalla riscossione dei tributi locali va verificata individuando la data in cui l’accertamento è divenuto definitivo e calcolando il termine previsto dalla legge; non basta allegare genericamente l’intempestività.
  • La contestazione della conformità di una copia all’originale deve indicare esattamente quale documento è contestato e quali elementi differiscono; una contestazione generica non impedisce al giudice di utilizzare la copia.
  • L’estratto di ruolo può essere sufficiente a dimostrare il credito, la sua natura e il relativo importo, mentre per la prova della notifica può essere sufficiente l’avviso di ricevimento, secondo le circostanze del caso.
  • Nel ricorso per cassazione i motivi devono distinguere chiaramente le violazioni di legge dai vizi relativi alla ricostruzione dei fatti e devono riportare integralmente gli atti necessari per consentire il controllo diretto della Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.