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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 452 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Iva - Scambi intracomunitari - L'esenzione spetta anche se il soggetto passivo non è iscritto al VIES - Sussiste - Prevalenza indirizzo sostanzialista Corte di Giustizia UE - Sussiste - Obbligatorietà iscrizione al VIES a decorrere dal 1° gennaio 2020 - Sussiste - Obbligatorietà del Processo tributario telematico solo se la parte ha utilizzato in primo grado le modalità telematiche - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara che aveva accolto il ricorso della società, sostenendo che le prestazioni dovessero essere trattate secondo le regole sulla territorialità IVA e che la contribuente non potesse qualificare le operazioni come intracomunitarie in assenza dell'iscrizione al VIES. La società ha contestato l'appello, eccependo anche l'irregolarità della notifica telematica e sostenendo la correttezza dell'assoggettamento a IVA, in conformità all'art. 35 del DPR 633/1972 e al principio di affidamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di L'Aquila, sezione distaccata di Pescara, ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto superata l'eccezione sulla notifica telematica, precisando che il processo tributario telematico era facoltativo, salvo che la parte avesse già scelto tale modalità in primo grado, nel qual caso doveva utilizzarla per l'intero grado e per l'appello. Nel merito, pur richiamando l'orientamento sostanzialistico della Corte di Giustizia UE secondo cui l'iscrizione al VIES non costituisce normalmente una condizione sostanziale per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, ha ritenuto applicabile al caso concreto la disciplina nazionale dell'art. 35 del DPR 633/1972, poiché la società non era iscritta al VIES al momento delle operazioni e aveva quindi fatturato correttamente con IVA. Le spese del grado sono state integralmente compensate per la particolarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE, artt. 131 e 138

    Ostano a che l'amministrazione tributaria neghi l'esenzione dall'IVA per il solo motivo che l'acquirente non è iscritto al VIES, quando sono soddisfatte le condizioni sostanziali e non vi sono seri indizi di frode.

    La Corte di Giustizia UE ha adottato un approccio sostanzialistico: l'assenza di iscrizione al VIES è, in linea generale, una violazione formale e non impedisce il regime di non imponibilità se l'operazione è realmente intracomunitaria e sono provati i requisiti sostanziali.

  • Direttiva 2006/112/CE, come modificata dalla Direttiva UE 2018/1910

    Dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione al VIES costituisce una condizione sostanziale per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie.

    Per le operazioni successive al 1° gennaio 2020 l'iscrizione al VIES assume maggiore rilevanza e il suo mancato rispetto può impedire l'applicazione dell'esenzione, oltre agli altri requisiti richiesti.

  • DPR 633/1972, art. 35

    La Commissione ha ritenuto che, nel caso concreto, la mancata iscrizione al VIES impedisse alla società di effettuare operazioni intracomunitarie secondo la disciplina nazionale applicabile all'epoca, giustificando l'applicazione dell'IVA italiana.

  • DPR 633/1972, artt. 7-ter, 7-quater e 7-quinquies

    L'art. 7-ter stabilisce la regola generale per la territorialità delle prestazioni di servizi, mentre gli artt. 7-quater e 7-quinquies prevedono deroghe specifiche per determinate categorie di servizi. La qualificazione dell'operazione dipende dall'effettivo contenuto della prestazione e dalla verifica delle eventuali deroghe.

  • Legge 212/2000, art. 10

    Il principio di tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente è stato valorizzato dalla Commissione per escludere conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'adesione a un comportamento conforme agli indirizzi dell'Amministrazione finanziaria.

  • D.M. 163/2013, artt. 9 e 10

    Il ricorso e gli altri atti del processo tributario possono essere notificati e depositati tramite PEC e S.I.Gi.T.; la costituzione telematica segue le modalità previste dal decreto.

    Nel periodo considerato la modalità telematica era generalmente facoltativa, ma diventava vincolante per l'intero grado di giudizio quando la parte l'aveva utilizzata in primo grado.

  • DPR 633/1972, art. 38-bis.2

    La possibilità di ottenere il rimborso dell'IVA da parte di un soggetto non residente presuppone che l'IVA sia stata legittimamente applicata in Italia; non sono rimborsabili importi indebitamente fatturati.

  • Corte di Giustizia UE, cause C-21/16, C-251/16 e C-24/15

    Le pronunce affermano la prevalenza della realtà economica sui requisiti meramente formali, salvo che la violazione formale impedisca la prova dei requisiti sostanziali o sussistano indizi di frode.

Massime di principio

  • Prima del 1° gennaio 2020, la mancata iscrizione al VIES non impediva automaticamente la non imponibilità di un'operazione intracomunitaria: occorreva verificare e documentare i requisiti sostanziali, tra cui lo status IVA delle parti, l'effettiva movimentazione dei beni e l'assenza di frode.
  • Dal 1° gennaio 2020 l'iscrizione al VIES è diventata un requisito sostanziale per l'esenzione delle cessioni intracomunitarie; deve quindi essere verificata prima dell'operazione e conservata la relativa documentazione.
  • Per le prestazioni di servizi non è sufficiente richiamare genericamente il VIES: occorre qualificare correttamente la prestazione e individuare il luogo di imposizione applicando prima la regola generale dell'art. 7-ter e poi le eventuali deroghe degli artt. 7-quater e seguenti.
  • L'assenza di VIES non può essere valutata isolatamente: il giudice deve considerare la sostanza economica dell'operazione, la documentazione disponibile, la condotta delle parti e l'eventuale presenza di frode o abuso.
  • Nel processo tributario telematico, per la disciplina applicabile all'epoca della decisione, la scelta della modalità telematica in primo grado vincolava la parte a proseguirla per l'intero grado e per l'appello; la validità della notifica deve quindi essere valutata anche in relazione alle modalità già utilizzate.
  • Il rimborso dell'IVA è possibile solo se l'imposta è stata applicata legittimamente; l'IVA addebitata per errore su operazioni non imponibili o fuori campo non dà automaticamente diritto al rimborso.

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