Sentenza del 21/05/2019 n. 662 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
La motivazione dell'avviso di accertamento catastale deve contenere l'indicazione di immobili comparabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa motivazione dell'avviso di accertamento catastale è stata ritenuta soggetta a un requisito sostanziale, e non soltanto formale. Pertanto, l'atto deve indicare sin dalla fase amministrativa gli immobili comparabili e gli elementi utilizzati per la riclassificazione o la determinazione del valore catastale. Una motivazione generica o schematica, che ometta tali indicazioni, può comportare l'illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della motivazione dell'avviso di accertamento catastale, ritenendola insufficiente perché meramente schematica e priva dell'indicazione degli immobili comparabili utilizzati per la determinazione della rendita o del valore catastale. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere concretamente i criteri e gli elementi posti a fondamento della pretesa, nonché delimitare l'oggetto dell'eventuale successivo giudizio.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 20251 del 2015
La motivazione degli atti ha carattere sostanziale e non solo formale.
La motivazione non serve soltanto a consentire la difesa del contribuente, ma deve anche circoscrivere l'oggetto dell'eventuale giudizio successivo. Nell'accertamento catastale deve quindi contenere elementi concreti, inclusa l'indicazione degli immobili comparabili, già nella fase amministrativa.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento catastale deve spiegare in modo concreto e verificabile come è stata determinata la nuova rendita o il nuovo valore, evitando motivazioni generiche o meramente standardizzate.
- L'Amministrazione deve indicare già nell'atto gli immobili comparabili e gli altri elementi tecnici utilizzati per il confronto; non può integrare successivamente la motivazione nel corso del giudizio.
- Il difetto di indicazione degli elementi essenziali dell'accertamento può impedire una difesa effettiva e comportare l'annullamento dell'atto per carenza di motivazione.
- La motivazione delimita anche il thema decidendum: in giudizio l'Amministrazione non dovrebbe fondare la pretesa su ragioni o dati nuovi rispetto a quelli indicati nell'avviso.
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