Sentenza del 21/05/2019 n. 660 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Regime transitorio del raddoppio dei termini - Denuncia al Giudice Penale entro la scadenza dei termini ordinari - Non vi è un obbligo del contraddittorio se non vi é accesso ai locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava l'utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che la denuncia penale prevista dall'art. 331 c.p.p. non fosse stata presentata entro i termini ordinari e che fosse mancato il contraddittorio preventivo. La disciplina transitoria per le annualità 2015 e precedenti viene interpretata nel senso che il raddoppio è legittimo quando la denuncia sia stata presentata entro la scadenza dei termini ordinari e purché l'Amministrazione non abbia agito in modo pretestuoso o strumentale. Inoltre, per i controlli svolti esclusivamente a tavolino, senza accesso ai locali del contribuente, non sussiste un obbligo generale di contraddittorio anticipato prima dell'emissione dell'avviso.
La decisione
La sentenza ha ritenuto applicabile il regime transitorio del raddoppio dei termini, subordinandolo alla presentazione tempestiva della denuncia penale e al controllo giudiziale sull'assenza di un uso pretestuoso del maggior termine. Ha inoltre escluso l'obbligo di contraddittorio preventivo poiché l'attività dell'Ufficio non aveva comportato accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente. Ne consegue il rigetto delle contestazioni del contribuente e la prevalenza della posizione dell'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 130-131
La denuncia ex art. 331 c.p.p. deve essere presentata entro i termini ordinari di accertamento affinché possa operare il raddoppio dei termini.
Il raddoppio non opera automaticamente: è necessario che la denuncia penale sia tempestiva rispetto alla scadenza del termine ordinario di accertamento.
Art. 2 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128
Regime transitorio per le annualità 2015 e precedenti.
La disciplina transitoria conserva la distinzione tra termini ordinari e termini raddoppiati, consentendo il raddoppio nei casi in cui siano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
La denuncia penale costituisce il presupposto formale per il raddoppio dei termini, ma deve essere presentata entro la scadenza del termine ordinario.
Massime di principio
- Per le annualità soggette al regime transitorio, il raddoppio dei termini può essere riconosciuto solo se la denuncia penale è stata presentata entro il termine ordinario di accertamento.
- Il giudice deve verificare che la denuncia e il ricorso al raddoppio non siano stati utilizzati dall'Amministrazione in modo pretestuoso o strumentale per estendere artificiosamente i tempi dell'accertamento.
- Nei controlli cosiddetti a tavolino, svolti senza accesso, ispezione o verifica presso i locali del contribuente, non esiste in via generale un obbligo di contraddittorio preventivo prima dell'avviso di accertamento.
- La necessità del contraddittorio deve essere valutata in relazione al tipo di controllo e alla specifica disciplina applicabile; la sua assenza non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Per contestare efficacemente il raddoppio dei termini occorre verificare la data di scadenza del termine ordinario, la data della denuncia penale e l'effettiva connessione tra i fatti contestati e l'ipotesi di reato.
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