Sentenza del 21/05/2019 n. 90 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di una verifica fiscale, l’Ufficio aveva contestato alla Società l’applicazione della riduzione dell’accisa prevista per il GPL destinato a determinati comuni o zone climatiche, poiché alcune dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli utenti finali risultavano non veritiere. La Società impugnava gli avvisi di pagamento relativi agli anni 2008-2013, sostenendo, tra l’altro, che gli atti non fossero adeguatamente motivati, che l’Ufficio non avesse esaminato le proprie osservazioni difensive e che la maggiore accisa dovesse essere richiesta direttamente agli utenti finali, effettivi beneficiari dell’agevolazione. In appello invocava inoltre il principio di buona fede, avendo applicato lo sconto confidando nella correttezza delle dichiarazioni dei clienti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’eccezione di tardività e inammissibilità dell’appello, ritenendo sanabile il vizio relativo all’indicazione del destinatario della notificazione. Nel merito ha confermato che il rapporto tributario relativo al versamento dell’accisa intercorre tra l’Amministrazione finanziaria e il fornitore del GPL; pertanto, la maggiore imposta può essere richiesta alla Società, anche quando l’errore derivi da dichiarazioni false degli utenti finali. Tuttavia, ha riconosciuto la buona fede della Società per le annualità 2008 e 2009, alla luce dell’incertezza interpretativa allora esistente e dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane nel gennaio 2010. Ha quindi annullato gli atti impositivi relativi agli anni 2008 e 2009, confermandoli per le annualità successive. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
Ha previsto riduzioni del costo del gasolio e dei gas di petrolio liquefatti impiegati in determinati comuni e zone climatiche.
L’agevolazione opera attraverso il fornitore, che applica il prezzo ridotto e ottiene il relativo accredito d’imposta, trasferendo il beneficio all’acquirente finale.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La Società ne ha dedotto la violazione in relazione alla conoscibilità dei documenti richiamati negli avvisi e all’esame delle proprie deduzioni difensive.
Nel caso concreto gli avvisi sono stati ritenuti sufficientemente motivati e non è stata ravvisata una violazione del contraddittorio o dell’obbligo di esaminare le osservazioni della contribuente.
Il beneficio si applica mediante accredito d’imposta nei confronti degli esercenti impianti o depositi, tenuti a trasferire il beneficio all’acquirente.
La disciplina attuativa individua nel fornitore il soggetto direttamente inserito nel rapporto tributario con l’Amministrazione e responsabile della corretta applicazione dell’agevolazione.
Direttiva 2003/96/CE
Le accise sono tributi armonizzati soggetti ai principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Tra i principi applicabili rientra la tutela della buona fede dell’operatore economico, quando abbia agito diligentemente e senza essere consapevole dell’irregolarità.
Art. 291 c.p.c. e Cass. S.U. n. 14916/2016
I vizi della notificazione non costituenti inesistenza dell’atto sono sanabili per raggiungimento dello scopo o mediante rinnovazione.
L’errata indicazione del destinatario determina una nullità sanabile, non l’inesistenza della notificazione, soprattutto quando la parte destinataria si costituisce in giudizio.
Massime di principio
- Quando una normativa attribuisce al fornitore il compito di applicare uno sconto d’accisa e di ottenere il relativo accredito, il rapporto tributario principale resta normalmente tra fornitore e Amministrazione finanziaria. L’eventuale errore del cliente finale non esclude automaticamente la responsabilità fiscale del fornitore.
- Il fornitore può tuttavia invocare la buona fede se dimostra di avere applicato l’agevolazione sulla base di dichiarazioni formalmente regolari, in un contesto normativo o amministrativo obiettivamente incerto e prima che l’Amministrazione abbia fornito chiarimenti univoci.
- Dopo la pubblicazione di indicazioni amministrative chiare, il fornitore è tenuto ad adeguare le proprie procedure: in caso di documentazione incerta o insufficiente dovrebbe applicare il prezzo ordinario e procedere a eventuali rettifiche solo dopo aver acquisito la prova del diritto all’agevolazione.
- La falsità della dichiarazione del cliente può rilevare nei rapporti interni o sotto il profilo sanzionatorio del dichiarante, ma non sposta necessariamente sul cliente l’obbligo tributario verso l’Amministrazione, se la legge individua il fornitore quale soggetto passivo o responsabile del versamento.
- Un errore nella notificazione dell’impugnazione è generalmente sanabile se l’atto ha comunque raggiunto il destinatario o se la parte si è costituita; occorre però distinguere la semplice nullità dall’inesistenza della notificazione.
- L’autotutela parziale dell’Amministrazione, con riduzione degli importi per errori di calcolo o per il riconoscimento di alcune posizioni agevolate, non comporta necessariamente l’annullamento integrale degli avvisi.
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