Sentenza del 21/05/2019 n. 5 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
FORZA MAGGIORE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva venduto entro cinque anni l'immobile acquistato con le agevolazioni "prima casa" senza acquistare, entro un anno dalla vendita, un altro immobile da destinare ad abitazione principale. Non contestava il mancato riacquisto, ma sosteneva che i trasferimenti d'autorità propri e della coniuge, entrambi appartenenti alle Forze Armate, avessero reso impossibile individuare una sede stabile per l'abitazione familiare. Invocava quindi la forza maggiore e la tutela dei doveri coniugali di coabitazione e contribuzione familiare.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la revoca delle agevolazioni, ritenendo che i trasferimenti d'autorità potessero costituire eventi oggettivi e non imputabili, ma che il mancato acquisto del nuovo immobile fosse il risultato di una scelta discrezionale del contribuente e non di un impedimento imprevisto, imprevedibile e irresistibile. La decisione ha inoltre evidenziato che, per il personale delle Forze Armate in servizio permanente, l'art. 66, comma 1, della legge n. 342/2000 consente di acquistare l'immobile agevolato anche in un Comune diverso da quello di residenza. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per le peculiarità del caso.
Norme richiamate
Art. 66, comma 1, legge 21 novembre 2000, n. 342
Per il personale delle Forze Armate in servizio permanente è previsto, ai fini dell'agevolazione, l'esonero dal requisito della residenza nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato. Pertanto, il contribuente avrebbe potuto acquistare l'immobile anche in un Comune diverso dalla propria sede o residenza.
Art. 15, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la compensazione integrale delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni. La Commissione ha applicato tale disposizione in considerazione dei trasferimenti d'autorità subiti da entrambi i coniugi, pur rigettando il ricorso nel merito.
Artt. 29 e 30 della Costituzione
Il richiamo ai diritti e doveri reciproci dei coniugi non è stato ritenuto idoneo a escludere la revoca delle agevolazioni fiscali, poiché non dimostrava l'esistenza di un impedimento oggettivo all'acquisto di un altro immobile.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 1 febbraio 2002
Richiamata dal ricorrente a sostegno dell'applicazione della forza maggiore, ma non ritenuta decisiva dal giudice poiché, nel caso concreto, mancava un impedimento oggettivo e irresistibile al riacquisto.
Cassazione civile, ordinanza 22 settembre 2017, n. 22153
La forza maggiore consiste in "una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto" e in un evento "imprevisto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate".
In materia tributaria la forza maggiore opera come esimente e richiede la prova di un evento esterno, oggettivo, imprevedibile e inevitabile, che renda concretamente impossibile adempiere all'obbligo fiscale; non sono sufficienti difficoltà, esitazioni o valutazioni personali.
Massime di principio
- La forza maggiore in materia tributaria non coincide con una semplice difficoltà organizzativa, economica o familiare: occorre un evento esterno, oggettivo, imprevedibile e irresistibile, non imputabile al contribuente.
- Quando una norma fiscale richiede un comportamento entro un termine, il contribuente deve dimostrare che l'evento ha reso concretamente impossibile adempiere, non soltanto più complesso o meno conveniente.
- Un trasferimento d'autorità può costituire forza maggiore rispetto alla vendita dell'immobile, ma non determina automaticamente la stessa esimente per il successivo mancato acquisto di un'altra abitazione.
- La scelta di attendere, valutare diverse località o non acquistare un immobile perché non è stata individuata una sede familiare definitiva è normalmente considerata una scelta discrezionale, non un impedimento irresistibile.
- Per invocare validamente la forza maggiore è opportuno documentare l'evento, la sua imprevedibilità, l'impossibilità concreta di adempiere e l'adozione di tutte le cautele ragionevoli.
- Le agevolazioni fiscali sono interpretate restrittivamente: chi le invoca deve dimostrare puntualmente la sussistenza di tutti i requisiti e delle eventuali cause esonerative.
- Quando una disciplina speciale elimina il requisito della residenza, come nel caso del personale delle Forze Armate previsto dalla legge n. 342/2000, il contribuente non può giustificare il mancato acquisto sostenendo che non esisteva una località di residenza familiare comune.
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