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Sentenza

Sentenza del 21/05/2019 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento IRES e IRAP 2008. L'avviso aveva rideterminato il reddito della società applicando la disciplina delle società non operative prevista dall'art. 30 della legge n. 724/1994, trasformando la perdita dichiarata di euro 9.855,00 in un reddito di euro 5.286,60. Secondo l'Agenzia, i terreni risultavano iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni materiali e la documentazione prodotta dalla società non dimostrava adeguatamente l'effettivo tentativo di realizzare i progetti edilizi né cause oggettive idonee a giustificare la mancata operatività. La società sosteneva invece che l'iscrizione dei terreni tra le immobilizzazioni fosse un errore materiale, poiché si trattava di beni destinati alla vendita nell'ambito della propria attività immobiliare, e che tali beni dovessero essere qualificati come immobili merce, estranei alla disciplina delle società di comodo.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la decisione favorevole alla società. La Commissione ha ritenuto decisivo l'oggetto sociale della contribuente, consistente nella costruzione di edifici, e la natura effettiva dell'attività esercitata, diretta alla realizzazione di progetti immobiliari per la successiva vendita. In tale contesto, i terreni edificabili e gli immobili destinati alla commercializzazione devono essere contabilizzati come immobili merce e non come immobilizzazioni materiali. L'errata classificazione contabile del 2008 e del 2009 non può prevalere sulla natura sostanziale dei beni, successivamente corretta dalla società. L'avviso di accertamento è stato quindi ritenuto illegittimo e l'Agenzia è stata condannata a rifondere alla società le spese del grado di appello, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 30 della legge n. 724/1994

    Disposizioni in materia di società non operative

    La disciplina delle società di comodo non si applica, secondo la decisione, ai terreni e agli immobili che costituiscono beni merce di un'impresa immobiliare, destinati alla realizzazione e successiva vendita nell'esercizio ordinario dell'attività.

  • Norme civilistiche sulla classificazione di bilancio delle rimanenze e delle immobilizzazioni

    La qualificazione contabile deve riflettere la natura sostanziale e la destinazione economica dei beni. Un errore di iscrizione tra le immobilizzazioni materiali non può modificare la loro effettiva natura di beni destinati alla vendita.

Massime di principio

  • Per verificare l'applicabilità della disciplina sulle società non operative occorre considerare la natura effettiva dell'attività e la destinazione economica dei beni, non soltanto la loro classificazione formale in bilancio.
  • Nelle imprese immobiliari che acquistano o realizzano terreni ed edifici per la successiva vendita, tali beni possono costituire immobili merce e, in quanto tali, non rientrare nei beni rilevanti ai fini della disciplina delle società di comodo.
  • Un errore contabile può essere superato se il contribuente dimostra con elementi coerenti e documentati la reale destinazione dei beni e mantiene una condotta contabile successiva coerente con la correzione.
  • La mera crisi generale di un settore economico non è necessariamente sufficiente a giustificare la mancata operatività; è preferibile dimostrare cause concrete, specifiche e riferibili alla singola impresa.
  • Oggetto sociale, attività concretamente esercitata, progetti edilizi, atti societari e documentazione urbanistica devono essere valutati complessivamente per stabilire se la società svolga effettivamente un'attività immobiliare produttiva.
  • La motivazione della decisione può fondarsi su una ragione diversa da quella accolta in primo grado, purché conduca alla conferma del risultato e sia coerente con gli elementi di fatto accertati.

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