Cassazione Civile, Ordinanza n. 31928/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2010 aveva recuperato a tassazione maggiori redditi della ditta individuale e conseguenti imposte e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, che respingeva il ricorso; la CTR riformava solo parzialmente, riconoscendo una deducibilità solo parziale dei costi e confermando il resto. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 8, comma 24, del d.l. 16/2012; 2) nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c.; 3) nullità dell’intero procedimento in conseguenza delle violazioni del secondo motivo; 4) nullità della sentenza d’appello per avere dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, l’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione.
La decisione
La Corte ha ritenuto preliminarmente infondato il quarto motivo, affermando che nel processo tributario, avente natura impugnatoria, i vizi dell’atto fiscale si convertono in motivi di gravame e non sono rilevabili d’ufficio né deducibili per la prima volta in cassazione; inoltre, la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione era stata introdotta solo in appello, dunque tardivamente, in violazione del divieto di nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Da tale infondatezza è derivata l’inammissibilità dei primi tre motivi, poiché un’eccezione tardiva in appello non può essere riproposta in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
È richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei primi due motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
È richiamato per dedurre la nullità della sentenza e del procedimento nei terzi e quarto motivi.
art. 8, comma 24, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. dalla l. 26 aprile 2012, n. 44
È invocato dal ricorrente come norma violata; la Corte non esamina nel merito il relativo motivo perché assorbito dall’inammissibilità conseguente al quarto motivo.
artt. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Sono richiamati dal ricorrente per sostenere la nullità dell’avviso/sentenza; la Corte afferma che la relativa eccezione era comunque tardiva se proposta solo in appello.
art. 56, comma 1, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte non entra nel merito perché reputa tardiva la questione di nullità dell’atto.
È richiamato dal ricorrente nel secondo motivo come violato; il ricorso non viene esaminato nel merito per la preclusione processuale rilevata.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È applicato per affermare il divieto di nuove eccezioni in appello nel processo tributario, rendendo tardiva la deduzione della nullità per difetto di sottoscrizione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per disporre il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato come parametro dell’ulteriore importo da versare a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario la tutela ha natura impugnatoria: i vizi dell’atto impositivo, anche se qualificati come nullità, devono essere dedotti con specifici motivi di ricorso contro l’atto e non sono rilevabili d’ufficio.
- Le eccezioni di invalidità dell’avviso di accertamento non possono essere introdotte per la prima volta in appello; il divieto di nuove eccezioni comporta la preclusione della relativa deduzione in sede di legittimità.
- Se una questione è stata proposta tardivamente in appello, essa non può essere utilmente riproposta in cassazione, con conseguente inammissibilità dei motivi che su di essa si fondano.
- Nel giudizio di cassazione la censura relativa alla nullità dell’atto impositivo presuppone che la questione sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito; in difetto, la Corte non può esaminarla nel merito.
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