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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31928/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un avviso di accertamento notificato per l’anno d’imposta 2010 aveva recuperato a tassazione maggiori redditi della ditta individuale e conseguenti imposte e sanzioni. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti alla CTP, che respingeva il ricorso; la CTR riformava solo parzialmente, riconoscendo una deducibilità solo parziale dei costi e confermando il resto. In cassazione il contribuente proponeva quattro motivi: 1) violazione dell’art. 8, comma 24, del d.l. 16/2012; 2) nullità della sentenza per violazione/falsa applicazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973, 56 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c.; 3) nullità dell’intero procedimento in conseguenza delle violazioni del secondo motivo; 4) nullità della sentenza d’appello per avere dichiarato inammissibile, perché proposta per la prima volta in appello, l’eccezione di nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione.

La decisione

La Corte ha ritenuto preliminarmente infondato il quarto motivo, affermando che nel processo tributario, avente natura impugnatoria, i vizi dell’atto fiscale si convertono in motivi di gravame e non sono rilevabili d’ufficio né deducibili per la prima volta in cassazione; inoltre, la nullità dell’avviso per difetto di sottoscrizione era stata introdotta solo in appello, dunque tardivamente, in violazione del divieto di nuove eccezioni ex art. 57 d.lgs. 546/1992. Da tale infondatezza è derivata l’inammissibilità dei primi tre motivi, poiché un’eccezione tardiva in appello non può essere riproposta in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario la tutela ha natura impugnatoria: i vizi dell’atto impositivo, anche se qualificati come nullità, devono essere dedotti con specifici motivi di ricorso contro l’atto e non sono rilevabili d’ufficio.
  • Le eccezioni di invalidità dell’avviso di accertamento non possono essere introdotte per la prima volta in appello; il divieto di nuove eccezioni comporta la preclusione della relativa deduzione in sede di legittimità.
  • Se una questione è stata proposta tardivamente in appello, essa non può essere utilmente riproposta in cassazione, con conseguente inammissibilità dei motivi che su di essa si fondano.
  • Nel giudizio di cassazione la censura relativa alla nullità dell’atto impositivo presuppone che la questione sia stata ritualmente devoluta nei gradi di merito; in difetto, la Corte non può esaminarla nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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