Cassazione Civile, Sentenza n. 8481/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento IRES per l'anno 2006 (notificato il 30/10/2014) con il quale l'Amministrazione riprendeva a tassazione un reddito di impresa di €20.068.379, ritenendolo parte di un disegno più ampio volto ad azzerare e trasferire imponibili (complessivamente €52.243.276) tramite cessioni di quote societarie e operazioni infragruppo ritenute simulate/elusive. La vicenda trae origine dalla cessione, in data 3/10/2005, dall'Eur Immobiliare di quote (84%) della Festin Costruzioni s.r.l. con realizzazione di una plusvalenza di €40.557.637. La ricorrente ha dedotto, tra altri vizi, nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché errata qualificazione giuridica delle operazioni come simulate/elusive e inosservanza dei relativi oneri probatori e normativi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (nullità per motivazione apparente) e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse ricondotto la fattispecie all'elusione fiscale in termini generali, ma non avesse spiegato con sufficiente e congrua motivazione come gli elementi fattuali indicati ("intreccio" societario, coincidenze di compagini sociali, conti correnti numerati e gestione unitaria, costituzioni e cessazioni simultanee) dimostrassero concretamente la mancanza di sostanza economica e l'effettiva capacità dell'Eur Immobiliare di conseguire l'obiettivo evasivo (mancata tassazione del reddito). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata per vizio di motivazione e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e una congrua motivazione. Le altre censure sono state assorbite; la Corte del rinvio deciderà anche sulle spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3
art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione alla questione di tempestività dell'azione di accertamento; la CTP/CTR avevano valutato la decorrenza dei termini ratione temporis.
D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis (richiamato)
art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973
Norma richiamata nel quadro delle regole antielusive applicabili ratione temporis; la Corte però sottolinea che la riqualificazione in termini di elusione è rilevabile d'ufficio dal giudice.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10-bis
art. 10-bis L. n. 212 del 2000 (introdotto con D.Lgs. n. 128/2015)
Fornisce la definizione normativa dell'abuso del diritto/operazione priva di sostanza economica e gli indici di mancanza di sostanza; usata come parametro interpretativo anche se non direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie.
Raccomandazione 2012/772/UE
Raccomandazione 2012/772/UE del 6 dicembre 2012
Richiamata per il concetto comunitario di "montages articiels"/costruzioni artificiose e per il criterio della mancanza di sostanza economica quale elemento indiziario di elusione.
L. n. 208/2015, art. 1, comma 132
art. 1, comma 132, L. n. 208 del 2015
Citata nel contesto della disciplina dei termini di accertamento e dell'interazione con la denuncia penale presentata dall'Amministrazione; valutazioni sul regime transitorio dei termini.
D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3
art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015
Rilevato nella discussione sulla salvezza degli effetti degli avvisi di accertamento notificati anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole antielusive.
Costituzione, art. 111
Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione delle sentenze (minimo costituzionale richiesto).
Codice di procedura civile, art. 112
Menzionato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte però ha ricordato che la rilevabilità dell'abuso può essere fatta d'ufficio.
D. Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4
art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. n. 546 del 1992
Norma speciale del processo tributario invocata per vizio di motivazione (motivazione apparente) che determina la nullità della sentenza.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.
Fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.
Costituzione, art. 53
Richiamato come fondamento costituzionale del principio antielusivo (capacità contributiva e progressività) e come parametro di legittimità delle ristrutturazioni fiscali.
Codice civile, artt. 1414, 1415, 2697, 2727, 2729
artt. 1414, 1415, 2697, 2727, 2729 c.c.
Richiamati nei motivi di doglianza relativi alla disciplina della simulazione negoziale, onere della prova e presunzioni probatorie; la Corte ha comunque deciso la causa sul vizio di motivazione.
Codice di procedura civile, artt. 384 e 385
art. 384, comma 2 e art. 385, comma 3 c.p.c.
Norme applicate per la cassazione e il rinvio della causa ad altra Commissione tributaria regionale, nonché per l'attribuzione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- La qualificazione di operazioni come elusorie/abusive può essere effettuata d'ufficio dal giudice in ogni grado del giudizio, ma il giudice deve motivare in modo congruo e ben collegato i fatti alla conclusione di mancanza di sostanza economica.
- La mera esistenza di operazioni infragruppo, coincidenze di organi sociali o conti correnti gestiti unitariamente non costituisce di per sé prova sufficiente di simulazione o elusione: è necessario spiegare in che modo tali elementi abbiano concretamente prodotto il vantaggio fiscale contestato.
- Sull'Amministrazione grava l'onere di indicare perché la forma giuridica adottata appaia anomala o incongrua rispetto all'operazione economica; incombe poi al contribuente dimostrare ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino l'operazione.
- La carenza di una motivazione comprensibile e logicamente collegata ai fatti comporta la nullità della decisione per motivazione apparente e determina il rinvio per un nuovo esame.
- In casi analoghi è opportuno verificare attentamente i profili temporali (termini di accertamento e rilevanza di eventuali denunce penali) e la normativa transitoria applicabile, perché l'operatività di raddoppi o sospensioni può dipendere da modifiche normative intervenute.
- Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare e provare motivazioni extrafiscali rilevanti (organizzative, strutturali o funzionali) e mostrare l'autonomia economica delle singole operazioni rispetto al mero vantaggio fiscale.
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