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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8481/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento IRES per l'anno 2006 (notificato il 30/10/2014) con il quale l'Amministrazione riprendeva a tassazione un reddito di impresa di €20.068.379, ritenendolo parte di un disegno più ampio volto ad azzerare e trasferire imponibili (complessivamente €52.243.276) tramite cessioni di quote societarie e operazioni infragruppo ritenute simulate/elusive. La vicenda trae origine dalla cessione, in data 3/10/2005, dall'Eur Immobiliare di quote (84%) della Festin Costruzioni s.r.l. con realizzazione di una plusvalenza di €40.557.637. La ricorrente ha dedotto, tra altri vizi, nullità della sentenza di appello per motivazione apparente e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, nonché errata qualificazione giuridica delle operazioni come simulate/elusive e inosservanza dei relativi oneri probatori e normativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (nullità per motivazione apparente) e rigettato il secondo. Ha ritenuto che la CTR avesse ricondotto la fattispecie all'elusione fiscale in termini generali, ma non avesse spiegato con sufficiente e congrua motivazione come gli elementi fattuali indicati ("intreccio" societario, coincidenze di compagini sociali, conti correnti numerati e gestione unitaria, costituzioni e cessazioni simultanee) dimostrassero concretamente la mancanza di sostanza economica e l'effettiva capacità dell'Eur Immobiliare di conseguire l'obiettivo evasivo (mancata tassazione del reddito). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata cassata per vizio di motivazione e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame e una congrua motivazione. Le altre censure sono state assorbite; la Corte del rinvio deciderà anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 43, comma 3

    art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato in relazione alla questione di tempestività dell'azione di accertamento; la CTP/CTR avevano valutato la decorrenza dei termini ratione temporis.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 37-bis (richiamato)

    art. 37-bis D.P.R. n. 600 del 1973

    Norma richiamata nel quadro delle regole antielusive applicabili ratione temporis; la Corte però sottolinea che la riqualificazione in termini di elusione è rilevabile d'ufficio dal giudice.

  • L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10-bis

    art. 10-bis L. n. 212 del 2000 (introdotto con D.Lgs. n. 128/2015)

    Fornisce la definizione normativa dell'abuso del diritto/operazione priva di sostanza economica e gli indici di mancanza di sostanza; usata come parametro interpretativo anche se non direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie.

  • Raccomandazione 2012/772/UE

    Raccomandazione 2012/772/UE del 6 dicembre 2012

    Richiamata per il concetto comunitario di "montages articiels"/costruzioni artificiose e per il criterio della mancanza di sostanza economica quale elemento indiziario di elusione.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 132

    art. 1, comma 132, L. n. 208 del 2015

    Citata nel contesto della disciplina dei termini di accertamento e dell'interazione con la denuncia penale presentata dall'Amministrazione; valutazioni sul regime transitorio dei termini.

  • D.Lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3

    art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128 del 2015

    Rilevato nella discussione sulla salvezza degli effetti degli avvisi di accertamento notificati anteriormente all'entrata in vigore delle nuove regole antielusive.

  • Costituzione, art. 111

    Richiamato in relazione al requisito costituzionale della motivazione delle sentenze (minimo costituzionale richiesto).

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Menzionato in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte però ha ricordato che la rilevabilità dell'abuso può essere fatta d'ufficio.

  • D. Lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, n. 4

    art. 36, comma 2, n. 4) D. Lgs. n. 546 del 1992

    Norma speciale del processo tributario invocata per vizio di motivazione (motivazione apparente) che determina la nullità della sentenza.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1

    art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Fondamento dei motivi di cassazione relativi a violazione di norme di diritto e vizio di motivazione.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato come fondamento costituzionale del principio antielusivo (capacità contributiva e progressività) e come parametro di legittimità delle ristrutturazioni fiscali.

  • Codice civile, artt. 1414, 1415, 2697, 2727, 2729

    artt. 1414, 1415, 2697, 2727, 2729 c.c.

    Richiamati nei motivi di doglianza relativi alla disciplina della simulazione negoziale, onere della prova e presunzioni probatorie; la Corte ha comunque deciso la causa sul vizio di motivazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 384 e 385

    art. 384, comma 2 e art. 385, comma 3 c.p.c.

    Norme applicate per la cassazione e il rinvio della causa ad altra Commissione tributaria regionale, nonché per l'attribuzione delle spese del giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • La qualificazione di operazioni come elusorie/abusive può essere effettuata d'ufficio dal giudice in ogni grado del giudizio, ma il giudice deve motivare in modo congruo e ben collegato i fatti alla conclusione di mancanza di sostanza economica.
  • La mera esistenza di operazioni infragruppo, coincidenze di organi sociali o conti correnti gestiti unitariamente non costituisce di per sé prova sufficiente di simulazione o elusione: è necessario spiegare in che modo tali elementi abbiano concretamente prodotto il vantaggio fiscale contestato.
  • Sull'Amministrazione grava l'onere di indicare perché la forma giuridica adottata appaia anomala o incongrua rispetto all'operazione economica; incombe poi al contribuente dimostrare ragioni extrafiscali non marginali che giustifichino l'operazione.
  • La carenza di una motivazione comprensibile e logicamente collegata ai fatti comporta la nullità della decisione per motivazione apparente e determina il rinvio per un nuovo esame.
  • In casi analoghi è opportuno verificare attentamente i profili temporali (termini di accertamento e rilevanza di eventuali denunce penali) e la normativa transitoria applicabile, perché l'operatività di raddoppi o sospensioni può dipendere da modifiche normative intervenute.
  • Per difendersi efficacemente, il contribuente dovrebbe documentare e provare motivazioni extrafiscali rilevanti (organizzative, strutturali o funzionali) e mostrare l'autonomia economica delle singole operazioni rispetto al mero vantaggio fiscale.

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