Cassazione Civile, Sentenza n. 8410/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame per mancata specificità ex art. 342 c.p.c.; si assumeva che l'atto di appello, sebbene contenesse la trascrizione integrale della comparsa conclusionale e della memoria di replica del primo grado, indicava comunque con sufficiente specificità le statuizioni contestate (mancata ammissione delle prove istruttorie, ultra petita sulla pronuncia di restituzione del prezzo senza retrocessione dell'immobile, omissione di pronuncia su eccezioni di decadenza e prescrizione) e le ragioni di critica da cui derivava la richiesta di riforma. Con un secondo motivo si lamentava omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c.; il primo motivo è stato ritenuto fondato e il secondo assorbito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Ancona e ha rinviato il procedimento alla stessa Corte in diversa composizione affinché esamini nel merito l'appello di Stefania Storari. Il secondo motivo è stato assorbito. Il giudice del rinvio provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
Richiede che l'atto di appello contenga la chiara individuazione delle questioni contestate e una parte argomentativa che confuti la decisione impugnata; non è escluso l'uso di atti di primo grado purché l'appello contenga critiche specifiche e manifesti la volontà di ottenere la riforma (parte volitiva e parte argomentativa). La specificità è commisurata all'ampiezza della sentenza impugnata.
art. 369 comma 1 n. 4 c.p.c.
Norma richiamata nella rubricazione del motivo: riguarda i requisiti dell'atto di appello in relazione alla specificità dei motivi.
art. 112 c.p.c.
Richiesta di pronuncia sulle questioni sollevate: la ricorrente lamentava omessa pronuncia ma il motivo è stato assorbito dopo l'accoglimento del primo. La Cassazione non ha dovuto decidere sul merito dell'omessa pronuncia, rimettendo la valutazione alla corte d'appello in sede di rinvio.
art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.
Norma invocata per far valere l'omessa pronuncia come motivo di cassazione (vizio di motivazione/omessa pronuncia).
art. 434 c.p.c.
Richiamata in giurisprudenza come norma collegata al principio della specificità; l'atto di impugnazione deve consentire l'individuazione precisa delle doglianze.
art. 380-bis co. 1 c.p.c.
Richiamato nell'ordinanza interlocutoria della Corte di cassazione in relazione alla trattazione: la Corte ha escluso l'applicazione dell'evidenza decisoria ratione temporis e ha disposto la trattazione in pubblica udienza.
art. 378 c.p.c.
Richiamato rispetto ai termini di deposito delle memorie per la pubblica udienza; la Corte ha preso atto del deposito delle memorie delle parti e del pubblico ministero.
Massime di principio
- L'appello deve contenere sia la parte volitiva (ciò che si chiede) sia la parte argomentativa (le ragioni della critica): è sufficiente riproporre argomentazioni già svolte in primo grado se esse sono accompagnate da una critica specifica alla decisione impugnata.
- La mera trascrizione integrale di atti di primo grado non determina di per sé l'inammissibilità dell'appello: conta la presenza, nell'atto di appello, di censure specifiche e individuabili rispetto alle statuizioni impugnate.
- La specificità richiesta dall'art. 342 c.p.c. è commisurata all'oggetto e all'ampiezza della sentenza impugnata; l'atto di appello deve consentire al giudice e alla controparte di comprendere con certezza il contenuto delle censure.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, la Corte di legittimità può cassare e rinviare quando riscontri che le censure erano sufficientemente individuabili; quindi è possibile ottenere il rinvio per esame nel merito se l'appello contiene elementi critici concreti.
- Se si contesta omissione di pronuncia su istanze istruttorie o su effetti della sentenza (es. restituzione immobile dopo risoluzione), è importante indicare esplicitamente quali statuizioni della sentenza si ritengono viziati e quale statuizione alternativa si richiede al giudice d'appello.
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