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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8365/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza n. 119/22 del Tribunale di Como (01/02/2022) che aveva rigettato le opposizioni esecutive proposte da Giancarlo Polenghi avverso provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione nelle procedure esecutive R.g. 366/2003, R.g. 5851/19 e R.g. 2446/20. Il ricorrente proponeva otto motivi di cassazione: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 567 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c.; 3) omessa o apparente motivazione sulla non rilevanza dei precedenti giudicati tra le parti; 4) omessi esame e pronuncia sulla tardività dell'eccezione di nullità del pignoramento; 5) omessi esame e pronuncia sulla non reclamabilità del provvedimento di estinzione della procedura per cause atipiche; 6) violazione e falsa applicazione degli artt. 2644, 2655, 2901 e 2919 c.c.; 7) violazione e falsa applicazione dell'art. 164-bis disp. att. c.p.c.; 8) violazione e falsa applicazione degli artt. 632, comma 1, e 172 disp. att. c.p.c.

La decisione

Il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, aderito anche dai controricorrenti. Il Procuratore Generale ha preso atto della rinuncia e ha chiesto l'estinzione del giudizio. La Corte ha ritenuto che la rinuncia soddisfa i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha dichiarato estinto il giudizio. Su richiesta congiunta delle parti la Corte ha disposto l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Pertanto non c'è stato esame di merito dei motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 567 cod. proc. civ.

    Invocato dal ricorrente come presunta violazione nelle pronunce del giudice dell'esecuzione; non valutato nel merito a causa dell'estinzione del giudizio per rinuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.

    Richiamato come criterio di cassazione per violazione di legge; la Corte non ha deciso sul merito dei motivi fondati su tale norma per effetto della rinuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ.

    Invocato relativamente a vizi procedurali (omesso esame, tardività di eccezioni); non esaminato sostanzialmente per rinuncia del ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione a motivi di omessa motivazione (su precedenti giudicati); nessuna pronuncia di merito per estinzione del giudizio.

  • art. 2909 cod. civ.

    Invocato dal ricorrente in tema di efficacia degli atti e diritti reali; la Corte non si è pronunciata sul punto per la rinuncia.

  • art. 324 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente in rapporto alle eccezioni procedurali; non valutato nel merito a seguito dell'estinzione del procedimento.

  • artt. 2644, 2655, 2901, 2919 cod. civ.

    Norme sulla trascrizione, priorità e decorrenze degli atti e diritti reali; contestate dal ricorrente ma non esaminate per effetto della rinuncia.

  • art. 164-bis disp. att. cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione a specifiche disposizioni attuative del processo esecutivo; invocazione non valutata nel merito a causa dell'estinzione.

  • art. 632, comma 1, cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione a termini e modalità di impugnazione nei procedimenti esecutivi; non pronunciata dalla Corte per effetto della rinuncia.

  • art. 172 disp. att. cod. proc. civ.

    Norma regolante disposizioni attuative del processo esecutivo, invocata ma non esaminata per l'estinzione del giudizio.

  • artt. 390 e 391 cod. proc. civ.

    Norme che disciplinano la rinuncia e i suoi requisiti formali; la Corte ha ritenuto che la rinuncia al ricorso soddisfaceva tali requisiti e l'ha dichiarata efficace, determinando l'estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso di legittimità estingue il giudizio se soddisfa i requisiti degli artt. 390 e 391 c.p.c.; il giudice non entra nel merito dei motivi invocati.
  • Se le parti concordano sulla compensazione delle spese e la richiedono congiuntamente, la Corte può disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
  • Quando la rinuncia estingue il processo, le questioni di diritto sollevate nel ricorso restano senza pronuncia: non si forma un precedente sulla corretta applicazione delle norme invocate.
  • In opposte esecuzioni, le eccezioni processuali (nullità del pignoramento, decadenze, rilievi sulla trascrizione) devono essere tempestivamente dedotte e motivate nel corso dei gradi di merito, altrimenti rischiano di non essere esaminate; ma nella presente fattispecie il giudizio di legittimità non ha valutato tali profili per via della rinuncia.
  • Prima di rinunciare a un ricorso rilevante su questioni sostanziali, valutare l'impatto della rinuncia sull'insorgenza di precedenti giurisprudenziali e sulle possibili conseguenze patrimoniali; la rinuncia può comunque essere utilizzata dalle parti come strumento per ottenere la compensazione delle spese.

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