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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26275/2023 del 11/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, proposta dal debitore davanti al giudice di merito e poi riproposta in cassazione, di un ruolo e di alcune cartelle di pagamento/avvisi di addebito desunti dagli estratti di ruolo, con deduzione della nullità, illegittimità o inesistenza delle notifiche e della conseguente prescrizione dei crediti. In particolare, il ricorrente lamentava: 1) violazione delle regole di notifica telematica a mezzo PEC e delle norme sul pubblico registro degli indirizzi; 2) omessa pronuncia sulla nullità/inesistenza delle notifiche effettuate da indirizzi PEC diversi da quelli risultanti nei registri pubblici; 3) errata valutazione del disconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica. La Corte di cassazione, tuttavia, ha ritenuto preliminare e assorbente il difetto di interesse ad agire, alla luce dello jus superveniens che ha reso l'estratto di ruolo non impugnabile, salvo specifici e dimostrati casi di pregiudizio qualificato. Poiché nel caso concreto non era stato allegato né dimostrato alcuno dei pregiudizi tipizzati dalla nuova disciplina, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto applicabile anche ai giudizi pendenti la disciplina sopravvenuta che limita l'impugnazione dell'estratto di ruolo, affermando che l'azione proposta non era sorretta da un interesse ad agire concreto e attuale nei casi consentiti dalla norma. Ha inoltre escluso rilievo al preavviso di iscrizione ipotecaria, poiché non costituisce atto esecutivo e non rientra tra le ipotesi eccezionali che consentono la diretta impugnazione del ruolo. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16-ter d.l. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    Richiamato dal ricorrente come norma sulla notifica via PEC e sui pubblici registri degli indirizzi, ma il suo esame è stato assorbito dalla declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse ad agire.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1972

    Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione delle cartelle, ma non scrutinato nel merito perché la Corte ha ritenuto preliminarmente mancante l'interesse ad agire.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per omessa pronuncia sulla nullità/inesistenza delle notifiche; la questione è stata assorbita dal rilievo preliminare di inammissibilità.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato in relazione al disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni dei referti di notifica; il motivo è rimasto assorbito.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente sul disconoscimento delle scritture e della prova documentale; la Corte non li ha esaminati nel merito per difetto di interesse ad agire.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria e per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Evocato dalla Corte per conformarsi ai precedenti recenti e motivare in modo sintetico secondo l'orientamento già consolidato.

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto [...] oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici [...] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"

    La norma, introdotta dallo jus superveniens, limita la tutela immediata contro ruolo ed estratto di ruolo e si applica anche ai giudizi pendenti; l'interesse ad agire deve essere specificamente dimostrato in uno dei casi tipizzati.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021 conv. in L. n. 215/2021

    Norma che ha introdotto il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973, incidendo sulla proponibilità delle impugnazioni degli estratti di ruolo anche nei processi in corso.

  • art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50/2016

    Individuato come uno dei casi in cui l'iscrizione a ruolo può arrecare un pregiudizio qualificato rilevante ai fini dell'impugnazione diretta.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato quale ulteriore ipotesi tipizzata di pregiudizio da iscrizione a ruolo, connessa ai controlli sui pagamenti della pubblica amministrazione.

  • art. 372 c.p.c.

    Indicato dalle Sezioni Unite come strumento con cui la parte può documentare in cassazione l'interesse ad agire sopravvenuto o specifico.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 1, lett. a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40

    Citato nel rinvio contenuto nell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 per individuare i soggetti pubblici rilevanti ai fini del pregiudizio tipizzato.

Massime di principio

  • L'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile se il debitore non dimostra uno specifico interesse ad agire nei casi tipizzati dalla disciplina sopravvenuta.
  • Il comma 4-bis dell'art. 12 d.P.R. n. 602/1973 si applica anche ai giudizi pendenti, perché specifica e concretizza l'interesse ad agire, che ha natura dinamica e può mutare fino alla decisione.
  • La mera deduzione della mancata o invalida notifica di cartelle o avvisi di addebito non basta, di per sé, a fondare la tutela immediata contro l'estratto di ruolo dopo lo jus superveniens.
  • Il preavviso di iscrizione ipotecaria non è atto esecutivo e non integra, da solo, una delle ipotesi eccezionali che consentono la diretta impugnazione del ruolo.
  • Quando sopravviene una norma processuale sostanzialmente regolatrice dell'interesse ad agire, il giudice di legittimità deve applicarla alla decisione del ricorso pendente, verificando la persistenza della condizione dell'azione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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