Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con contestazione di maggiori ricavi e costi non deducibili in relazione a un esercizio commerciale di vendita di abbigliamento. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto parzialmente, ritenendosi illegittimo l'atto anche per la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, nonché per il mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, reputando sufficiente la motivazione dell'Ufficio, ritenendo integrata l'urgenza in ragione della prossimità della decadenza e valorizzando le presunzioni bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la sola imminenza della decadenza non integra ragione di particolare e motivata urgenza e che tale urgenza deve essere provata dall'Ufficio; 2) vizio motivazionale e violazione della medesima norma, assumendo che la presunzione fiscale non potesse essere applicata oltre la cessazione dell'attività e che fosse intervenuto giudicato sulla cessazione dell'esercizio; 3) vizio motivazionale in relazione all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, per non avere la CTR considerato le giustificazioni offerte dalla contribuente sui movimenti bancari e per avere l'Ufficio attribuito a reddito duplicazioni e triplicazioni di movimenti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR si sia discostata dai principi consolidati in tema di termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000: la sola prossimità alla scadenza del termine di decadenza non vale a giustificare l'urgenza, che deve essere allegata e dimostrata dall'Amministrazione con riferimento a fatti concreti e non imputabili. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata invece condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio successivo al processo verbale di chiusura delle operazioni è presidio del contraddittorio endoprocedimentale; l'inosservanza determina nullità dell'avviso se non sia motivata e provata una concreta urgenza.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato quale norma sistematica di raccordo nella ricostruzione della sanzione di nullità per violazione delle garanzie del contribuente.
art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato nel quadro delle regole generali sulla motivazione e sull'azione amministrativa.
art. 21-septies, L. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato per fondare la nullità dell'atto amministrativo adottato in violazione di regole essenziali.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come disposizione sulla motivazione dell'avviso di accertamento.
art. 56, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in tema di motivazione degli atti impositivi IVA.
art. 32, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato con riferimento alle presunzioni bancarie e all'onere del contribuente di giustificare i movimenti contestati.
art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dalla CTR come termine decadenziale la cui prossimità è stata indebitamente considerata sufficiente a integrare l'urgenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma dedotta a fondamento del motivo di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma dedotta a fondamento dei motivi di vizio motivazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato.
Massime di principio
- In materia di accertamento conseguente ad accessi o verifiche nei locali del contribuente, l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente comporta nullità dell'avviso se l'Ufficio non dimostra una concreta e motivata ragione di urgenza.
- La sola imminente scadenza del termine decadenziale non integra, di per sé, una valida ragione di urgenza: l'Amministrazione deve provare che l'emissione anticipata dell'atto sia stata resa necessaria da fatti specifici non imputabili all'Ufficio.
- La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale si applica agli atti di verifica e accesso che implicano l'intromissione autoritativa dell'Amministrazione nei luoghi del contribuente alla ricerca di elementi a lui sfavorevoli.
- Una volta accolto il vizio assorbente relativo alla nullità dell'avviso, restano assorbiti gli ulteriori motivi inerenti alla fondatezza della pretesa e alla prova dei movimenti bancari.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal versamento materiale mediante il meccanismo della prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01528/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01529/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01530/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01531/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01532/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01533/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →