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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01611/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza, con contestazione di maggiori ricavi e costi non deducibili in relazione a un esercizio commerciale di vendita di abbigliamento. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto parzialmente, ritenendosi illegittimo l'atto anche per la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente, nonché per il mancato riconoscimento dei costi correlati ai maggiori ricavi. In appello, però, la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione, reputando sufficiente la motivazione dell'Ufficio, ritenendo integrata l'urgenza in ragione della prossimità della decadenza e valorizzando le presunzioni bancarie ex art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della contribuente. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, sostenendo che la sola imminenza della decadenza non integra ragione di particolare e motivata urgenza e che tale urgenza deve essere provata dall'Ufficio; 2) vizio motivazionale e violazione della medesima norma, assumendo che la presunzione fiscale non potesse essere applicata oltre la cessazione dell'attività e che fosse intervenuto giudicato sulla cessazione dell'esercizio; 3) vizio motivazionale in relazione all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, per non avere la CTR considerato le giustificazioni offerte dalla contribuente sui movimenti bancari e per avere l'Ufficio attribuito a reddito duplicazioni e triplicazioni di movimenti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR si sia discostata dai principi consolidati in tema di termine dilatorio di 60 giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000: la sola prossimità alla scadenza del termine di decadenza non vale a giustificare l'urgenza, che deve essere allegata e dimostrata dall'Amministrazione con riferimento a fatti concreti e non imputabili. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha accolto il ricorso originario della contribuente contro l'avviso di accertamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; l'Agenzia delle Entrate è stata invece condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha altresì escluso il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione statale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di accertamento conseguente ad accessi o verifiche nei locali del contribuente, l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni previsto dallo Statuto del contribuente comporta nullità dell'avviso se l'Ufficio non dimostra una concreta e motivata ragione di urgenza.
  • La sola imminente scadenza del termine decadenziale non integra, di per sé, una valida ragione di urgenza: l'Amministrazione deve provare che l'emissione anticipata dell'atto sia stata resa necessaria da fatti specifici non imputabili all'Ufficio.
  • La garanzia del contraddittorio endoprocedimentale si applica agli atti di verifica e accesso che implicano l'intromissione autoritativa dell'Amministrazione nei luoghi del contribuente alla ricerca di elementi a lui sfavorevoli.
  • Una volta accolto il vizio assorbente relativo alla nullità dell'avviso, restano assorbiti gli ulteriori motivi inerenti alla fondatezza della pretesa e alla prova dei movimenti bancari.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate dal versamento materiale mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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