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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01528/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La lite nasce da una domanda di natura reale, qualificata come actio negatoria servitutis, con cui la proprietaria del balcone sovrastante chiedeva la rimozione di una tenda da sole installata dal proprietario dell'appartamento sottostante e ancorata alla soletta del suo balcone. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta perché i giudici di merito hanno ritenuto che, in un'assemblea condominiale del 2000, fosse stata discussa e autorizzata in via generale la possibilità di installare tende da sole con ancoraggio alle solette dei balconi sovrastanti; inoltre la stessa attrice avrebbe sottoscritto, insieme ad altri condomini, una domanda di autorizzazione presentata al Comune per un'analoga installazione. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente valutato le prove, attribuendole un consenso che non avrebbe prestato, confondendo la data del documento assembleare e ritenendo erroneamente notorio il necessario ancoraggio delle tende alle solette sovrastanti; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., deducendo omessa pronuncia sulla revoca del consenso, che sarebbe intervenuta con diffide e richieste di rimozione inviate dal 2008; 3) ulteriore vizio motivazionale e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., insistendo sulla revoca del consenso e sostenendo che la vicenda non potesse essere qualificata come concessione di un diritto reale, ma solo come diritto di godimento. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: il primo perché mirava in sostanza a una rivalutazione del merito e perché il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell'omesso esame di un fatto storico decisivo; il secondo per difetto di specificità e di completezza ex art. 366 c.p.c., non essendo indicato se e dove la questione fosse stata devoluta in appello; il terzo perché riproponeva censure già inammissibili e, comunque, non risultava specificamente dedotto che la questione della revoca del consenso e della qualificazione del consenso come diritto reale o di godimento fosse stata oggetto di gravame. Il ricorso è stato quindi rigettato/in sostanza dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso della proprietaria danneggiata/attrice, confermando la decisione della Corte d'appello di Genova che aveva già confermato il rigetto della domanda di rimozione della tenda da sole. La Suprema Corte ha ritenuto che le censure non fossero idonee a scalfire la ratio della decisione di merito, fondata sul consenso condominiale e documentale all'installazione, e che i motivi articolati si risolvessero in richieste di riesame delle prove o in deduzioni non specificamente devolute nei precedenti gradi di giudizio. La ricorrente è stata condannata a rifondere le spese di legittimità a entrambe le parti controricorrenti, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente più censure di mera contraddittorietà o insufficienza motivazionale, salvo i casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è deducibile solo se il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o abbia ignorato i limiti del notorio; non è invece censurabile la diversa valutazione delle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o se dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a regola legale; non è censurabile in cassazione il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è deducibile solo se la domanda o questione sia stata effettivamente proposta e devoluta al giudice di merito; nel ricorso per cassazione occorre indicare specificamente il contenuto della censura e la sua previa deduzione nei gradi di merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve rispettare il requisito di completezza e specificità, indicando gli atti e i motivi di gravame rilevanti; in mancanza, le censure sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso va dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure di motivazione in un nuovo giudizio di merito: dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è scrutinabile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non la semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere invocata per contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; essa è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca a una prova un valore giuridico difforme da quello stabilito dalla legge.
  • Chi deduce in cassazione un'omessa pronuncia deve dimostrare, con specifico richiamo agli atti, che la relativa questione sia stata effettivamente proposta e devoluta nei gradi di merito; la mancanza di tale indicazione rende il motivo inammissibile.
  • Se la ratio decidendi di merito si fonda su un dato documentale ritenuto decisivo, la critica in cassazione deve investire specificamente quel documento e la sua interpretazione, non potendo limitarsi a contestazioni collateralmente incompatibili o meramente fattuali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniProve
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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