Cassazione Civile, Ordinanza n. 01533/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un proprietario confinante aveva chiesto, dapprima davanti al pretore e poi nuovamente davanti al tribunale, la condanna dei vicini comproprietari di un fabbricato ad arretrare l'edificio, i balconi e le finestre, nonché a modificare la grondaia, per violazione delle distanze legali, occupazione di parte del fondo e scarico di acque piovane sul suo terreno. Dopo una prima sentenza favorevole all'attore, i convenuti avevano eccepito in sede di esecuzione la nullità/inefficacia del titolo per mancata partecipazione di uno dei comproprietari del fabbricato, ritenuto litisconsorte necessario, e in un successivo giudizio ordinario avevano riproposto l'eccezione di ne bis in idem e la prescrizione acquisitiva della servitù. In cassazione hanno dedotto: violazione dell'art. 612 c.p.c. previgente e del giudicato esterno/ne bis in idem, perché la prima sentenza sarebbe stata comunque coperta da giudicato nonostante l'avvio dell'esecuzione poi abbandonata; omesso esame di motivi di appello e di fatti decisivi; vizio motivazionale per mancata adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio; e violazione degli artt. 612 e 616 c.p.c. per avere la corte territoriale escluso l'efficacia preclusiva del precedente giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto per indebita commistione tra omessa pronuncia e omesso esame di fatti, per il divieto di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, e per difetto di specificità e autosufficienza. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, affermando che, nelle azioni di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali contro un fabbricato in comproprietà, tutti i comproprietari sono litisconsorti necessari; se uno è pretermesso, la sentenza è inutiliter data e non può produrre giudicato utile né essere opposta come preclusione. Ha inoltre escluso che l'avvio e l'abbandono del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. abbiano consolidato effetti irretrattabili, poiché la preclusione sorge solo con l'attuazione concreta dell'obbligo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale nei motivi di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato per la nullità della sentenza e per la dedotta violazione del giudicato o del ne bis in idem
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
non è utilizzabile, in caso di doppia conforme, per censurare il vizio motivazionale nei limiti prospettati
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
preclude la denuncia del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. nei giudizi di appello soggetti a doppia conforme
art. 54, secondo comma, d.l. n. 83/2012
rende applicabile la disciplina del nuovo art. 348-ter ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012
norma di conversione richiamata per l'applicabilità della disciplina sulla doppia conforme
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
impone specificità e autosufficienza del ricorso, pena l'inammissibilità delle censure
fondamento del litisconsorzio necessario, con nullità/inidoneità della decisione resa senza tutti i soggetti necessari
nel procedimento esecutivo per obblighi di fare la preclusione irretrattabile si collega solo alla concreta attuazione dell'obbligo
richiamato dai ricorrenti nella censura, ma ritenuto non utile a superare l'esclusione del giudicato esterno
consente la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
impone il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Nelle azioni reali o di riduzione in pristino volte a ottenere l'arretramento o la rimozione di una costruzione che si assume in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del fabbricato sono litisconsorti necessari, perché la decisione deve poter essere eseguita utilmente nei confronti di tutti i titolari della situazione sostanziale.
- La sentenza pronunciata senza la partecipazione di uno dei litisconsorti necessari è inutiliter data e non può essere opposta come giudicato utile, poiché l'inidoneità a produrre effetti giuridici impedisce la formazione di una preclusione sostanziale.
- Il giudicato esterno e il principio del ne bis in idem non possono essere invocati per consolidare una decisione processualmente invalida perché resa senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non può essere confuso con l'omesso esame di un fatto decisivo; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e rispettose del divieto di dedurre il vizio motivazionale nei casi di doppia conforme.
- Nel procedimento esecutivo per obblighi di fare, la irretrattabilità degli effetti si produce solo con l'attuazione concreta dell'obbligo; l'apertura e poi l'abbandono del procedimento non valgono a conferire stabilità sostanziale al titolo o a precludere successive contestazioni sull'idoneità della sentenza eseguita.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01528/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01529/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01530/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01531/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01532/2023 del 19/01/2023
- ordinanza_civile · 19 gen 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 01535/2023 del 19/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →