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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01533/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario confinante aveva chiesto, dapprima davanti al pretore e poi nuovamente davanti al tribunale, la condanna dei vicini comproprietari di un fabbricato ad arretrare l'edificio, i balconi e le finestre, nonché a modificare la grondaia, per violazione delle distanze legali, occupazione di parte del fondo e scarico di acque piovane sul suo terreno. Dopo una prima sentenza favorevole all'attore, i convenuti avevano eccepito in sede di esecuzione la nullità/inefficacia del titolo per mancata partecipazione di uno dei comproprietari del fabbricato, ritenuto litisconsorte necessario, e in un successivo giudizio ordinario avevano riproposto l'eccezione di ne bis in idem e la prescrizione acquisitiva della servitù. In cassazione hanno dedotto: violazione dell'art. 612 c.p.c. previgente e del giudicato esterno/ne bis in idem, perché la prima sentenza sarebbe stata comunque coperta da giudicato nonostante l'avvio dell'esecuzione poi abbandonata; omesso esame di motivi di appello e di fatti decisivi; vizio motivazionale per mancata adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio; e violazione degli artt. 612 e 616 c.p.c. per avere la corte territoriale escluso l'efficacia preclusiva del precedente giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi secondo, terzo e quarto per indebita commistione tra omessa pronuncia e omesso esame di fatti, per il divieto di censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, e per difetto di specificità e autosufficienza. Ha ritenuto infondati il primo e il quinto motivo, affermando che, nelle azioni di riduzione in pristino per violazione delle distanze legali contro un fabbricato in comproprietà, tutti i comproprietari sono litisconsorti necessari; se uno è pretermesso, la sentenza è inutiliter data e non può produrre giudicato utile né essere opposta come preclusione. Ha inoltre escluso che l'avvio e l'abbandono del procedimento esecutivo ex art. 612 c.p.c. abbiano consolidato effetti irretrattabili, poiché la preclusione sorge solo con l'attuazione concreta dell'obbligo. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle azioni reali o di riduzione in pristino volte a ottenere l'arretramento o la rimozione di una costruzione che si assume in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del fabbricato sono litisconsorti necessari, perché la decisione deve poter essere eseguita utilmente nei confronti di tutti i titolari della situazione sostanziale.
  • La sentenza pronunciata senza la partecipazione di uno dei litisconsorti necessari è inutiliter data e non può essere opposta come giudicato utile, poiché l'inidoneità a produrre effetti giuridici impedisce la formazione di una preclusione sostanziale.
  • Il giudicato esterno e il principio del ne bis in idem non possono essere invocati per consolidare una decisione processualmente invalida perché resa senza integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omessa pronuncia non può essere confuso con l'omesso esame di un fatto decisivo; le censure devono essere specifiche, autosufficienti e rispettose del divieto di dedurre il vizio motivazionale nei casi di doppia conforme.
  • Nel procedimento esecutivo per obblighi di fare, la irretrattabilità degli effetti si produce solo con l'attuazione concreta dell'obbligo; l'apertura e poi l'abbandono del procedimento non valgono a conferire stabilità sostanziale al titolo o a precludere successive contestazioni sull'idoneità della sentenza eseguita.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioniTitolo esecutivoOpposizioni esecutiveEspropriazione forzata
RamiDiritti realiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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