Cassazione Civile, Ordinanza n. 01530/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per equa riparazione ex L. n. 89/2001 proposto per l'eccessiva durata di un giudizio civile ordinario durato circa otto anni in un solo grado. Dopo un primo decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva liquidato un indennizzo e le spese, la Cassazione aveva cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva aumentato l'indennizzo e liquidato le spese dei vari gradi, ma aveva omesso di riconoscere il compenso per la fase istruttoria/trattazione in due segmenti processuali, nonostante la costituzione del Ministero. La ricorrente ha quindi denunciato violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233 c.c. e dei parametri del D.M. n. 55/2014 e del D.M. n. 37/2018, sostenendo che la fase istruttoria doveva essere remunerata perché comprende anche l'esame degli scritti e dei documenti della controparte, con conseguente liquidazione inferiore ai minimi tariffari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, poiché il Ministero si era costituito e la disciplina dei compensi professionali prevede che nella fase istruttoria rientri anche l'esame degli scritti e documenti delle altre parti, la fase doveva essere liquidata anche in assenza di istruzione probatoria in senso stretto. Ha quindi cassato il decreto della Corte d'appello di Perugia nei limiti indicati e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero a corrispondere al difensore antistatario un ulteriore importo di euro 283,50 per la fase istruttoria nel giudizio conclusosi con il primo decreto e un ulteriore importo di euro 283,50 per la stessa fase nel giudizio definito dal decreto impugnato, oltre spese generali e accessori. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma base del procedimento di equa riparazione per eccessiva durata del processo
art. 6 CEDU
richiamato come parametro della ragionevole durata del processo
invocato per la regolazione delle spese di lite secondo soccombenza
richiamato come criterio di adeguatezza del compenso professionale all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione
art. 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 55/2014
la fase istruttoria comprende anche l'esame degli scritti o documenti delle altre parti; la sua esistenza rileva ai fini della liquidazione del compenso
parametro per la liquidazione dei compensi professionali secondo le fasi processuali
richiamato insieme al D.M. n. 55/2014 quale disciplina dei compensi professionali
richiamato in relazione alla distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario
richiamato per il giudizio di riassunzione dopo cassazione con rinvio
artt. 345, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati per la trattazione in camera di consiglio
ha consentito alla Corte di decidere nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto
Massime di principio
- Ai fini della liquidazione dei compensi professionali, la fase istruttoria o di trattazione va riconosciuta quando il difensore abbia svolto attività di esame degli scritti e dei documenti delle altre parti, anche se non si sia svolta istruzione probatoria in senso stretto.
- La costituzione della controparte è elemento idoneo a rendere necessaria la considerazione della fase istruttoria nella liquidazione delle spese, ma la rilevanza della fase non dipende in modo esclusivo dalla prova orale o dall'assunzione di mezzi istruttori.
- La liquidazione delle spese che ometta una fase processuale prevista dai parametri ministeriali può violare i minimi tariffari e il criterio di adeguatezza del compenso professionale.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare il decreto impugnato e decidere la causa nel merito, correggendo direttamente la liquidazione delle spese dovute.
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