Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01532/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ministero)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 promosso da una parte privata per la non ragionevole durata di un articolato giudizio presupposto, composto da una fase di cognizione, da una fase esecutiva civile e da un successivo giudizio di ottemperanza amministrativa per ottenere l’effettiva soddisfazione del credito. La Corte d’appello aveva confermato la liquidazione di euro 800, ritenendo tempestiva la domanda perché il termine semestrale decorreva dalla definizione dell’ottemperanza, e aveva escluso l’abuso del processo. Il Ministero ricorrente in cassazione ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell’art. 4 L. n. 89/2001 e dell’art. 6 CEDU, sostenendo che la domanda di equa riparazione fosse tardiva perché il termine di decadenza doveva decorrere dall’ordinanza di assegnazione emessa nella fase esecutiva civile, già satisfattiva dell’interesse del creditore; 2) violazione dell’art. 3 L. n. 89/2001, assumendo il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Giustizia per la durata del giudizio di ottemperanza, che sarebbe riferibile al diverso soggetto istituzionale competente; 3) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sull’eccezione di abuso del processo e sulla conseguente richiesta di scomputo della durata dovuta alla frammentazione delle procedure.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto solo il secondo motivo, rigettando il primo e il terzo. Ha ritenuto infondata la censura sulla tardività, affermando che la fase esecutiva e quella di ottemperanza devono essere considerate unitariamente rispetto al giudizio presupposto e che, in mancanza di effettivo adempimento, l’ordinanza di assegnazione non è satisfattiva del credito; perciò la domanda proposta entro sei mesi dalla definizione dell’ottemperanza era tempestiva. Ha invece ritenuto fondata la doglianza sulla legittimazione passiva: quando la durata irragionevole riguarda procedimenti diversi, anche se connessi, svolti davanti a plessi giurisdizionali differenti, la domanda deve essere proposta nei confronti dei soggetti passivamente legittimati per ciascun segmento processuale; se la questione è tempestivamente sollevata, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica/integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 4 L. n. 260/1958. Non avendolo fatto, il decreto è stato cassato con rinvio alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio anche nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e rideterminare il quantum eventualmente dovuto dai diversi dicasteri. Il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato e negato l’abuso del processo.

Norme richiamate

  • art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89

    Il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definizione del giudizio presupposto, comprensivo della fase esecutiva/ottemperanza quando questa sia necessaria per ottenere l’effettiva soddisfazione del credito.

  • art. 6, paragrafo 1, CEDU

    È richiamato quale parametro del diritto alla ragionevole durata del processo e dell’equa riparazione.

  • art. 3 della legge 24 marzo 2001, n. 89

    La legittimazione passiva va individuata in relazione ai singoli segmenti processuali la cui durata è contestata; se vi sono giudizi diversi davanti a plessi giurisdizionali differenti, possono essere legittimati soggetti pubblici distinti.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito abbia comunque espresso una decisione sul punto dedotto.

  • art. 4 della legge n. 260/1958

    "l’errore di identificazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto doveva essere notificato"

    In caso di erronea evocazione in giudizio di un Ministero al posto di un altro, il giudice deve fissare un termine per rinnovare la notifica e regolarizzare il contraddittorio; l’eccezione tempestiva dell’Avvocatura impedisce la stabilizzazione del vizio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio con memoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale che consente la denuncia di violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale invocata per la dedotta omessa pronuncia.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione, la decorrenza del termine di decadenza deve essere calcolata avendo riguardo alla definitiva conclusione dell’intero procedimento presupposto, quando la soddisfazione del credito richieda anche una fase esecutiva o di ottemperanza non ancora effettivamente satisfattiva.
  • Il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere il pagamento dell’equa riparazione è funzionalmente e strutturalmente assimilabile alla procedura esecutiva e va considerato, ai fini della ragionevole durata, in continuità con il giudizio che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo.
  • L’ordinanza di assegnazione emessa in sede esecutiva non esaurisce di per sé l’interesse del creditore se le somme restano indisponibili o non vengono effettivamente versate; in tale ipotesi, la successiva ottemperanza conserva autonoma rilevanza ai fini del computo della durata.
  • Quando la doglianza riguarda la durata irragionevole di procedimenti diversi, seppur collegati, la legittimazione passiva deve essere verificata separatamente in relazione a ciascun segmento processuale e ai rispettivi soggetti istituzionalmente competenti.
  • Se l’errore di identificazione del Ministero convenuto viene tempestivamente eccepito dall’Avvocatura dello Stato con l’indicazione del soggetto corretto, il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica o l’integrazione del contraddittorio, non potendo sanare il vizio senza tale adempimento.
  • Non sussiste omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. quando la sentenza di merito affronta espressamente la questione sollevata, anche se la parte contesta la correttezza della soluzione adottata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.