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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01531/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la violazione del termine ragionevole di durata di un processo civile. La corte d'appello, decidendo sull'opposizione ex art. 5-ter della stessa legge proposta dal richiedente, aveva parzialmente riformato il decreto monocratico con riferimento alla misura dell'indennizzo e alla decorrenza degli interessi, ma aveva poi esaminato e respinto un motivo di opposizione relativo alle spese, anziché considerarlo assorbito. In conseguenza di tale impostazione, aveva ritenuto il richiedente soccombente in parte e aveva disposto una compensazione parziale delle spese. Il ricorrente ha proposto sei motivi: il primo censurava la violazione degli artt. 91, 92 e 336, comma 1, c.p.c. per non avere la corte d'appello dichiarato assorbito il motivo sulle spese e per avere poi regolato le spese in modo incoerente con la complessiva soccombenza; il secondo denunciava carenza o incomprensibilità della motivazione sulla liquidazione dei compensi nel procedimento di opposizione; il terzo contestava la liquidazione dei compensi per violazione di varie norme sul parametro professionale; il quarto lamentava omessa pronuncia sulle maggiorazioni di legge per manifesta fondatezza delle tesi difensive; il quinto censurava la mancata liquidazione di tali maggiorazioni; il sesto deduceva omessa pronuncia sulla domanda di distrazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che, una volta riformato il provvedimento impugnato in punto indennizzo e interessi, la corte d'appello avrebbe dovuto procedere d'ufficio a un nuovo regolamento complessivo delle spese sulla base della soccombenza complessiva, considerando assorbito il motivo sulle spese e senza farne derivare una soccombenza parziale del ricorrente. Tutti gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. Il provvedimento impugnato è stato cassato in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene utilizzato come parametro di deduzione dei vizi processuali e di violazione di legge denunciati nei motivi di ricorso

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di regolamento delle spese secondo soccombenza

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato in relazione alla compensazione delle spese

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    la riforma del provvedimento impugnato comporta effetti anche sul capo relativo alle spese della decisione riformata

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione della sentenza

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno del dovere di motivazione

  • art. 10 c.p.c.

    citato tra le norme richiamate dal ricorrente per la liquidazione dei compensi

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    citato in tema di determinazione del compenso professionale

  • art. 24, comma 1, R.D. 794/1942

    citato dal ricorrente in relazione alla liquidazione degli onorari

  • art. 13, comma 6, L. 247/2012

    citato per la liquidazione del compenso dell'avvocato

  • artt. 2, comma 1, 4, 5, comma 1, d.m. 55/2014

    richiamati dal ricorrente come criteri per la liquidazione dei compensi

  • tabella 12 d.m. 55/2014

    richiamata dal ricorrente ai fini della quantificazione dei compensi

  • art. 4, comma 8, d.m. 55/2014

    richiamato per la maggiorazione di legge dei compensi

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in relazione alla domanda di distrazione delle spese di lite

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia su domande e questioni dedotte

Massime di principio

  • Quando il giudice di secondo grado riforma il provvedimento impugnato, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento complessivo delle spese processuali, valutando la soccombenza in modo unitario rispetto all'esito finale della controversia.
  • La riforma del capo principale della decisione può travolgere, per effetto dell'art. 336, comma 1, c.p.c., anche il capo sulle spese della decisione riformata, che va rideterminato in coerenza con il nuovo esito complessivo.
  • Un motivo di gravame che abbia ad oggetto un capo dipendente da quello riformato deve essere considerato assorbito e non può essere autonomamente valorizzato per fondare una soccombenza parziale della parte che ha ottenuto la riforma sul capo principale.
  • In sede di legittimità, l'omessa corretta regolazione delle spese può comportare la cassazione con rinvio limitatamente a tale punto, restando assorbiti gli ulteriori motivi incompatibili con l'accoglimento del primo vizio decisivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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