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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01529/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte privata)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, instaurato per l’asserita irragionevole durata di un giudizio presupposto. La Corte d’appello aveva accolto la domanda e liquidato il danno non patrimoniale; in seguito, a seguito di un primo ricorso per cassazione limitato alle spese di lite, il decreto era stato cassato con rinvio perché la liquidazione delle spese del giudizio di merito non rispettava i minimi tariffari. Riassunta la causa, la Corte d’appello liquidava nuovamente le spese: euro 872,20 per il giudizio originario di merito, euro 893,00 per il giudizio di legittimità e euro 872,20 per il giudizio di riassunzione. La parte privata ricorreva nuovamente in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c. nonché dei D.M. n. 55/2014 e n. 37/2018, perché la Corte territoriale avrebbe illegittimamente applicato una riduzione del 30% su un importo base di euro 1.246,00 facendo riferimento all’art. 4, comma 4, del D.M. n. 55/2014, norma ritenuta inapplicabile al caso concreto, in quanto presuppone più soggetti con identica posizione processuale. La ricorrente sosteneva inoltre che i compensi minimi tabellari per il giudizio davanti alla Corte d’appello ammontavano complessivamente a euro 1.198,50 per ciascuna fase di merito e che, quindi, la liquidazione operata era inferiore ai minimi dovuti.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto fondata la censura limitatamente alla liquidazione delle spese del giudizio originario di merito, osservando che non era applicabile l’art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014, perché la norma riguarda l’ipotesi di pluralità di soggetti assistiti con identica posizione processuale e prestazione professionale non implicante questioni distinte. Ha quindi rilevato che, per il giudizio di merito originario, i compensi minimi tabellari corretti erano pari a euro 1.198,50, conformemente ai precedenti di legittimità. Ha invece ritenuto corretta la liquidazione delle spese del giudizio di riassunzione ex art. 392 c.p.c. e non l’ha modificata. Poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato nei limiti indicati e ha deciso nel merito, condannando il Ministero a corrispondere al difensore antistatario della ricorrente euro 1.198,50 per il giudizio originario, oltre esborsi, rimborso forfettario e accessori. Ha inoltre posto a carico del Ministero le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3 L. n. 89/2001

    fondamento del ricorso per equa riparazione per irragionevole durata del processo

  • art. 6 CEDU

    parametro convenzionale per la tutela contro l’eccessiva durata del processo

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato come norma sulla condanna alle spese della parte soccombente

  • art. 2233 c.c.

    richiamato per sostenere che il compenso del professionista deve essere adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione

  • D.M. n. 55/2014

    utilizzato come parametro per la liquidazione dei compensi professionali; i minimi tabellari vanno rispettati, salvo riduzioni consentite nei casi previsti

  • art. 4, comma 4, D.M. n. 55/2014

    non applicabile quando non vi è pluralità di soggetti con identica posizione processuale; la riduzione del 30% presuppone tale situazione

  • D.M. n. 37/2018

    menzionato nel motivo di ricorso quale fonte regolatrice dei compensi

  • art. 93 c.p.c.

    richiamato in tema di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario

  • art. 392 c.p.c.

    richiamato per il giudizio di riassunzione conseguente alla cassazione con rinvio

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    ha consentito la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto

  • artt. 345, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    richiamati per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • La riduzione percentuale dei compensi professionali prevista dal regolamento tariffario per l’ipotesi di pluralità di assistiti con identica posizione processuale non è applicabile quando il difensore assista un solo soggetto.
  • Nella liquidazione delle spese processuali il giudice deve rispettare i minimi tabellari applicabili al valore della controversia, salvo che ricorrano espressamente le condizioni normative per una riduzione.
  • Se una questione è già stata oggetto di rinvio della Corte di cassazione, il giudice del rinvio deve attenersi ai principi espressi dalla decisione rescindente nella parte vincolante.
  • Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., correggendo direttamente la statuizione sulle spese.
  • La distrazione delle spese in favore del difensore antistatario comporta che la condanna al pagamento sia pronunciata direttamente in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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