Cassazione Civile, Ordinanza n. 15906/2022 del 18/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio del registro richiese a due ex coniugi il pagamento dell'imposta di registro su un verbale di conciliazione intervenuto davanti al giudice istruttore, relativo alla divisione di un immobile. In primo grado il ricorso dei contribuenti fu accolto; in appello la decisione fu riformata, ritenendo che l'immobile non rientrasse nella comunione coniugale, essendo di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, e quindi escludendo l'agevolazione invocata ex art. 19 L. 74/1987. Nel ricorso per cassazione la contribuente articolava tre motivi: (1) nullità della notifica dell'atto d'appello e quindi della sentenza, per violazione delle norme processuali tributarie e dell'art. 327 c.p.c., assumendo di avere conosciuto il giudizio solo con la successiva cartella esattoriale e contestando altresì irregolarità materiali degli avvisi prodotti; (2) violazione dell'art. 19 L. 74/1987, sostenendo che l'atto era comunque diretto a definire i rapporti patrimoniali tra coniugi separati/divorziati; (3) omessa pronuncia e violazione di norme in tema di motivazione dell'atto di liquidazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso fosse tardivo, perché l'impugnazione era stata proposta ben oltre il termine di cui all'art. 325, ultimo comma, c.p.c. Le notifiche dell'appello non sono state considerate inesistenti: l'atto era stato materialmente trasmesso da soggetto qualificato e consegnato, rispettivamente, alla figlia convivente della ricorrente e alla segretaria del difensore costituito in primo grado. Anche a voler ipotizzare vizi di nullità, la ricorrente non ha fornito circostanze positive idonee a vincere la presunzione di conoscenza del processo derivante da tali consegne a soggetti legati alla parte da rapporti qualificati. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 19 L. n. 74/1987
viene richiamato come norma agevolativa invocata dalla contribuente per sostenere l'applicazione del trattamento fiscale favorevole agli atti relativi alla definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi in sede di crisi coniugale
art. 325, ultimo comma, c.p.c.
il ricorso per cassazione è stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine breve di impugnazione
artt. 53, 20, 16, 17, 21, 22 e 38, comma 3, d.lgs. 546/1992
invocati a sostegno della dedotta nullità della notifica dell'appello nel processo tributario
richiamato in relazione alla dedotta nullità della notificazione e alla tempestività dell'impugnazione
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato per denunciare un vizio processuale relativo alla notifica dell'appello e alla conseguente nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione di legge relativi al trattamento agevolato e alla motivazione dell'atto di liquidazione
art. 15, comma 3, d.P.R. n. 131/1986
richiamato insieme ad altre norme del testo unico dell'imposta di registro per censurare la motivazione dell'atto impositivo
richiamato in tema di motivazione e legittimità dell'atto di liquidazione
richiamato in tema di motivazione e legittimità dell'atto di liquidazione
richiamato quale parametro sulla motivazione del provvedimento amministrativo
invocato per dedurre omessa pronuncia su un vizio di motivazione dell'atto impugnato
Massime di principio
- L'impugnazione proposta oltre il termine di decadenza può essere ammessa solo se la parte dimostra non soltanto un vizio della notificazione dell'atto presupposto o della sentenza, ma anche che quel vizio abbia concretamente impedito la conoscenza del processo in tempo utile.
- Quando la notificazione, pur affetta da irregolarità, sia stata eseguita da soggetto qualificato e con consegna a persona legata alla parte da un rapporto idoneo a presumere la conoscenza dell'atto, non si è in presenza di inesistenza della notificazione, ma al più di nullità.
- In caso di nullità della notificazione, la conoscenza del processo si presume iuris tantum; grava sulla parte che impugna tardivamente l'onere di provare, anche per presunzioni, circostanze positive che escludano la conoscenza anteriore o individuino una conoscenza sopravvenuta in una data utile.
- L'agevolazione fiscale prevista per gli atti relativi alla definizione dei rapporti patrimoniali tra coniugi separati o divorziati richiede che l'atto sia effettivamente riconducibile a tale ambito, secondo la concreta natura del bene e del regolamento patrimoniale dedotto in giudizio.
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