Cassazione Civile, Ordinanza n. 35636/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società per gli anni d’imposta 2004-2007, ai fini IRES, IRAP e IVA, con irrogazione di sanzioni. L’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato, in via analitico-induttiva ex art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, in relazione a un’operazione immobiliare consistente nell’acquisto di un terreno edificabile a Follonica, nella realizzazione di appartamenti e nella successiva rivendita. La rettifica si fondava, secondo l’Erario, su plurimi indici di antieconomicità e inattendibilità: rivendita del terreno a distanza di pochi mesi allo stesso prezzo di acquisto, sottostima delle rimanenze, prezzi di vendita inferiori al valore normale desunto da OMI e altri parametri, nonché risultato complessivo dell’operazione in perdita. La CTR aveva accolto l’appello incidentale della società, ritenendo non sufficienti tali elementi e valorizzando la regolarità formale delle scritture e una giustificazione economica della rivendita. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2426 c.c. e 93 TUIR per errata disciplina delle rimanenze; 2) violazione dell’art. 56 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c. per asserita pronuncia su questione coperta da giudicato; 3) violazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c. per mancata valutazione unitaria degli indizi e per erronea esclusione dell’antieconomicità; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla perdita complessiva dell’operazione, alla portata delle autotutele e all’asserita regolarità contabile.
La decisione
La Corte ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il primo e ha rigettato il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR Toscana in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse erroneamente escluso la rilevanza probatoria degli indizi valorizzati dall’Ufficio senza valutarli complessivamente e senza confrontarsi con il dato dell’antieconomicità dell’operazione, che imponeva alla società di fornire spiegazioni adeguate. Ha invece escluso la formazione di un giudicato interno sulla questione del ricalcolo delle rimanenze, perché la società l’aveva specificamente investita con l’appello incidentale, seppure in termini più ampi di contestazione dell’accertamento e della pretesa fondata su OMI.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
consente l’accertamento analitico-induttivo quando emergano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti o comunque indici di inattendibilità e antieconomicità della gestione.
richiamato come norma che consente l’accertamento presuntivo anche ai fini IVA in presenza di comportamento antieconomico non giustificato.
l’onere di spiegare e dimostrare la liceità fiscale dell’operazione si sposta sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia contestato l’antieconomicità.
le presunzioni semplici devono essere valutate nel loro complesso, non atomisticamente, per ricavarne gravità, precisione e concordanza.
richiamato nel primo motivo come criterio contabile per la valutazione delle rimanenze nei lavori di durata ultrannuale.
norma invocata per la disciplina fiscale delle rimanenze dei lavori in corso su ordinazione.
invocato per sostenere la formazione del giudicato interno su una questione non specificamente riproposta in appello.
richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione o pronuncia su questioni non devolute.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale indicata quale fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale indicata quale fondamento della censura di error in procedendo.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma processuale invocata per l’omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario, quando l’Amministrazione contesta la manifesta antieconomicità di un’operazione o di una gestione, il contribuente è onerato di fornire una spiegazione concreta e convincente della scelta economica compiuta; in difetto, l’accertamento induttivo può essere legittimamente fondato su presunzioni semplici e parametri obiettivi.
- I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni devono essere ricavati dalla valutazione complessiva di tutti gli indizi, considerati unitariamente e in rapporto di reciproco rafforzamento; è censurabile la decisione di merito che svaluti ciascun elemento isolatamente senza verificare se la loro sintesi probatoria sia sufficiente.
- La regolarità formale della contabilità non impedisce la rettifica fiscale quando il complesso delle risultanze renda inattendibile, per irragionevolezza economica, il dato dichiarato.
- In presenza di una contestazione specifica dell’antieconomicità, il giudice tributario non può arrestarsi alla mera apparenza di correttezza documentale, ma deve spiegare in modo puntuale perché gli indici addotti dall’Ufficio non siano sintomatici di violazioni tributarie.
- Non si forma giudicato interno sulla questione quando la parte soccombente abbia comunque impugnato la ratio dell’accertamento e la fondatezza della pretesa impositiva in modo idoneo a investire anche il presupposto del ricalcolo contestato.
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