Cassazione Civile, Ordinanza n. 16052/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa contributiva dell'ente previdenziale per l'anno 2009, conseguente all'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata di un'avvocata che svolgeva attività libero-professionale. La Corte d'appello, pur ritenendo legittima l'iscrizione d'ufficio e irrilevante l'iscrizione alla Cassa forense in assenza di pagamento del contributo soggettivo, aveva dichiarato prescritto il credito contributivo, escludendo la sospensione della prescrizione e compensando le spese. L'ente ricorreva in cassazione deducendo, con un motivo, la violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. in relazione alla disciplina della Gestione separata e sostenendo che la professionista avesse omesso di compilare il quadro RR della dichiarazione dei redditi, così da integrare occultamento doloso del debito contributivo e sospensione della prescrizione. La professionista resisteva e proponeva ricorso incidentale: eccepiva l'inammissibilità dell'appello dell'ente; sosteneva la decadenza dell'eccezione di sospensione della prescrizione; contestava la legittimità dell'iscrizione alla Gestione separata, affermando di essere stata retroattivamente iscritta alla Cassa forense dal 2004; censurava infine la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell'ente previdenziale e il terzo e quarto motivo del ricorso incidentale, dichiarando inammissibile il primo motivo incidentale, infondato il secondo e assorbito il quinto. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, perché la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto prescritto il credito senza considerare, da un lato, che il dies a quo della prescrizione per i contributi 2009 andava individuato tenendo conto della proroga del termine di versamento prevista dal d.P.C.M. 10.6.2010, con conseguente tempestività dell'atto interruttivo notificato il 30.6.2015; dall'altro, che l'iscrizione retrodatata alla Cassa forense dal 2004 comportava, in linea di principio, l'esistenza di una copertura previdenziale di categoria e la correlativa insussistenza, salvo eventuale decadenza non accertata, dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione separata. Il giudice di rinvio dovrà quindi riesaminare la pretesa contributiva e le questioni conseguenti, anche in relazione alla posizione previdenziale effettiva della professionista.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso dei contributi, il dies a quo va individuato tenendo conto della proroga del termine di versamento stabilita dalla disciplina attuativa.
La sospensione per occultamento doloso del debito contributivo non può desumersi automaticamente dalla sola omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; occorrono ulteriori elementi di fatto idonei a dimostrare il dolo.
art. 2, co. 26 ss. l. n. 335/1995
La Gestione separata opera come tutela previdenziale complementare e residuale, funzionale alla copertura di soggetti privi di altra copertura assicurativa che imponga il versamento del contributo soggettivo.
art. 18, co. 12 d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
Richiamato nel quadro della disciplina della Gestione separata e dell'obbligo contributivo dei professionisti iscritti o iscrivibili alle casse di categoria.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta infondata/inutile nel ricorso incidentale, in quanto non adeguatamente supportata nel rispetto dell'onere di autosufficienza.
Richiamato dalla parte incidentale per contestare l'ammissibilità dell'appello, ma senza esito favorevole per difetto di autosufficienza.
La dedotta decadenza dell'eccezione non è stata accolta, poiché la censura non ha superato il vaglio di fondatezza nel contesto delle questioni prospettate.
Norma invocata dalla ricorrente incidentale a sostegno dell'inammissibilità del motivo dell'ente, ma non decisiva ai fini dell'esito.
Richiamato per contestare l'accertamento dei presupposti dell'iscrizione alla Gestione separata; la Corte valorizza la necessità di verificare l'effettiva copertura previdenziale di categoria.
Richiamato in relazione alla contestazione dell'accertamento dei fatti posti a base della decisione sulla posizione previdenziale della professionista.
Invocato per censurare la compensazione delle spese.
Invocato per censurare la compensazione delle spese, che resta assorbita dall'accoglimento dei motivi principali e incidentali rilevanti.
art. 12, co. 5 d.lgs. n. 241/1997
La Corte afferma che il termine di prescrizione decorre dalla scadenza del pagamento fissata dal decreto ministeriale/d.P.C.M. emanato in attuazione di tale disposizione.
d.P.C.M. 10.6.2010
Per i contributi relativi all'anno 2009, fissa il termine di pagamento al 6.7.2010; da tale scadenza decorre il termine prescrizionale rilevante nel caso concreto.
Massime di principio
- In materia di contributi previdenziali, la mera omessa compilazione di un quadro dichiarativo non integra automaticamente occultamento doloso del debito ai fini della sospensione della prescrizione: occorre un accertamento concreto del dolo e della consapevole sottrazione del credito altrui.
- Quando si contesta la sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito contributivo, il giudice deve comunque verificare preliminarmente il corretto dies a quo della prescrizione, potendo rilevarlo d'ufficio sulla base degli elementi ritualmente acquisiti.
- Per i contributi dovuti in base alla disciplina tributario-previdenziale collegata al d.lgs. n. 241/1997, il termine iniziale della prescrizione va calcolato tenendo conto delle eventuali proroghe del termine di versamento stabilite dal decreto attuativo competente.
- L'iscrizione alla Gestione separata ha natura residuale e complementare: presuppone l'assenza di una copertura previdenziale di categoria che imponga il pagamento del contributo soggettivo.
- L'iscrizione retrodatata a una cassa professionale, ove efficace, può escludere i presupposti dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata; l'eventuale mancato pagamento del contributo soggettivo rileva solo se comporta una decadenza o la perdita della copertura di categoria, circostanza che deve essere specificamente accertata.
- In sede di ricorso per cassazione, la censura che presuppone l'esame di atti processuali deve rispettare rigorosamente il requisito di autosufficienza, trascrivendo o riportando in modo completo i contenuti rilevanti dell'atto richiamato.
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