Cassazione Civile, Ordinanza n. 09151/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per IRES e IVA 2006, relativa al recupero di un credito d’imposta per incremento occupazionale, che l’Ufficio aveva disconosciuto perché non indicato nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Dopo un primo accoglimento davanti alla commissione tributaria provinciale, la commissione regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia e rigettato il ricorso originario. In cassazione la contribuente proponeva sei motivi: 1) si doleva che l’appello dovesse essere dichiarato inammissibile perché, dopo la sentenza di primo grado, la cartella era stata annullata in sgravio e sarebbe venuto meno l’interesse ad agire dell’Ufficio; 2) sosteneva l’inammissibilità dell’appello perché notificato solo alla contribuente e non anche al concessionario, nonostante l’ordine di integrazione del contraddittorio; 3) lamentava la violazione del divieto di domande nuove in appello, assumendo che l’Agenzia avesse introdotto motivi nuovi rispetto al primo grado; 4) contestava l’uso del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973, ritenendo necessario un autonomo atto di recupero motivato; 5) deduceva l’inesistenza della notificazione della cartella per relata in bianco e priva di sottoscrizione; 6) contestava la nullità dell’iscrizione a ruolo per mancanza di sottoscrizione del titolare dell’ufficio o di un delegato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati il primo, secondo, quarto e quinto motivo, ed inammissibili il terzo e il sesto. In particolare ha affermato che lo sgravio della cartella, eseguito per ottemperare alla sentenza di primo grado, non equivale ad acquiescenza né fa venir meno l’interesse dell’Ufficio a coltivare l’impugnazione; che, in caso di omessa impugnazione nei confronti di tutte le parti di una causa inscindibile, il giudice d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio e non dichiarare l’inammissibilità; che il divieto di domande nuove in appello opera anche per l’Amministrazione finanziaria, ma nel caso concreto la censura era priva di specificità, non essendo indicato in cosa consistessero i pretesi motivi nuovi; che il recupero del credito d’imposta era legittimamente effettuato tramite controllo automatizzato, trattandosi di verifica cartolare dei dati dichiarativi e non di valutazioni; che la nullità della notificazione era comunque superata dal raggiungimento dello scopo, essendo stata la pretesa tempestivamente impugnata; e che la censura sulla sottoscrizione del ruolo era inammissibile perché non trattata nella sentenza impugnata e non supportata da autosufficiente indicazione documentale. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
consente il recupero a ruolo del credito d’imposta quando il disconoscimento deriva da un controllo cartolare dei dati dichiarati e dall’omessa indicazione nel quadro RU, senza necessità di un previo atto di recupero motivato, se non sono richieste valutazioni
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
richiamato in parallelo all’art. 36-bis come base del controllo automatizzato e dell’iscrizione a ruolo della maggiore imposta in assenza di valutazioni
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocato dalla ricorrente per sostenere l’inammissibilità dell’appello, ma la Corte ha escluso che lo sgravio avesse fatto venire meno l’oggetto del giudizio o l’interesse dell’Ufficio
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sua violazione è stata dedotta per sostenere l’inammissibilità dell’appello; la Corte ha escluso il vizio e ha ribadito la necessità di integrazione del contraddittorio in caso di omissione verso una parte necessaria
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il divieto di domande nuove in appello opera anche nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, che non può mutare la causa petendi della pretesa tributaria rispetto all’atto impositivo
art. 60, comma 1, lett. b-bis), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato per censurare la notificazione della cartella; la Corte ha ritenuto infondata l’eccezione perché la tempestiva impugnazione ha dimostrato il raggiungimento dello scopo dell’atto
art. 12, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
invocato per la dedotta nullità dell’iscrizione a ruolo per difetto di sottoscrizione; la censura è stata dichiarata inammissibile perché non esaminata nella sentenza impugnata e non autosufficiente
in caso di causa inscindibile o di litisconsorzio necessario processuale, il giudice d’appello deve disporre l’integrazione del contraddittorio invece di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione
art. 375, secondo comma, c.p.c.
indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
indicato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione
art. 1-bis, comma 1, d.l. 31 agosto 2016, n. 168
richiamato per l’introduzione del rito camerale per il ricorso in Cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
ha fondato il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- Lo sgravio della cartella disposto per dare esecuzione provvisoria a una sentenza di primo grado non equivale, di per sé, ad acquiescenza dell’Amministrazione né comporta la cessazione della materia del contendere, se permane l’interesse pubblico alla decisione sull’accertamento presupposto.
- Nel processo tributario, quando l’impugnazione non sia stata notificata a tutte le parti di una causa inscindibile o di un litisconsorzio processuale necessario, il giudice d’appello deve ordinare l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 c.p.c., non dichiarare automaticamente l’inammissibilità.
- Il divieto di domande nuove in appello opera anche per l’Amministrazione finanziaria: in secondo grado non possono essere introdotte ragioni giustificative della pretesa diverse da quelle poste a base dell’atto impositivo; la censura, tuttavia, deve essere specifica e indicare concretamente la divergenza.
- Il recupero di un credito d’imposta mediante controllo automatizzato è legittimo quando il disconoscimento dipende da un mero riscontro cartolare dei dati dichiarati o dalla loro omessa indicazione, senza necessità di un autonomo avviso di recupero motivato.
- La nullità della notificazione della cartella non è deducibile quando il contribuente abbia comunque proposto tempestiva impugnazione, poiché ciò dimostra il raggiungimento dello scopo dell’atto.
- Le censure in cassazione su questioni non esaminate nella sentenza impugnata richiedono specifica indicazione e autosufficiente documentazione dei fatti processuali e dei documenti rilevanti; in difetto, sono inammissibili.
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