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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09155/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Regione Marche aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di € 22.505 per violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986, contestando al soggetto sanzionato di avere richiesto l'iscrizione della propria azienda nell'elenco delle aziende zootecniche ubicate in comuni svantaggiati sulla base di una falsa dichiarazione di residenza nel Comune di Arquata del Tronto. In primo grado l'opposizione era stata accolta per carenza di legittimazione attiva della Regione; in appello, invece, l'opposizione è stata rigettata. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: con il primo si è censurata la ritenuta legittimazione/potere sanzionatorio della Regione Marche, sostenendo che il potere sarebbe spettato allo Stato e non fosse stato validamente delegato; con il secondo si è contestato l'accertamento del fatto e la valutazione probatoria, sostenendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione sul verbale di accertamento senza considerare che nel territorio di Arquata del Tronto il pascolo era vietato in determinati mesi e che ciò avrebbe inciso sulla possibilità concreta di svolgere l'attività zootecnica. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il vizio dedotto integrava, al più, incompetenza relativa e doveva essere eccepito con l'atto di opposizione, non potendo essere rilevato d'ufficio; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché volto a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, attività preclusa in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte ha confermato la decisione di appello che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione. Ha stabilito che l'eccezione relativa al difetto di potere sanzionatorio della Regione era tardiva, poiché non proposta nel ricorso in opposizione ma solo in udienza, trattandosi di questione di incompetenza relativa e non assoluta. Ha inoltre escluso che in cassazione possa essere chiesta una nuova valutazione delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione adeguata e non apparente. Il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità, oltre agli effetti di legge sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • artt. 2 e 3 L. n. 898 del 1986

    Disciplinano la fattispecie sanzionatoria contestata per la richiesta di iscrizione dell'azienda zootecnica sulla base di dichiarazioni non veritiere.

  • artt. 22 e 23 L. n. 689 del 1981

    Rilevano nel giudizio di opposizione a sanzioni amministrative e nella ripartizione delle questioni da proporre tempestivamente con l'opposizione.

  • artt. 81, 99, 100, 115, 116 c.p.c.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno delle censure sulla legittimazione e sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità e la riserva al giudice di merito della valutazione probatoria.

  • art. 21-septies L. n. 241 del 1990

    Invocato dal ricorrente; non emerge una specifica applicazione della norma nella ratio decidendi, che si concentra invece sulla tardività dell'eccezione e sui limiti del sindacato di legittimità.

  • artt. 17, 18, 21, 22, 22-bis e 23 L. n. 689 del 1981

    Norme richiamate nel secondo motivo; la Corte ribadisce che la valutazione della prova e dei fatti non può essere rivista in cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte ne valorizza il profilo del minimo costituzionale della motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di prova; la Corte ribadisce che il ricorrente non può limitarsi a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio.

  • artt. 2699 e 2700 c.c.

    Richiamati per la forza probatoria degli atti pubblici e dei verbali; la Corte non vi fonda un principio autonomo, ma conferma l'apprezzamento probatorio del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il difetto di competenza/potere sanzionatorio dell'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione è rilevabile d'ufficio solo se si tratta di incompetenza assoluta; negli altri casi la questione integra un'eccezione di merito che deve essere proposta tempestivamente con il ricorso in opposizione, a pena di tardività.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti: il controllo di legittimità riguarda la correttezza giuridica della decisione e la coerenza della motivazione, non un terzo grado di merito.
  • La scelta, da parte del giudice di merito, delle prove ritenute decisive e la valutazione della loro attendibilità rientrano nel suo potere discrezionale, purché la motivazione dia conto, anche sinteticamente, del percorso argomentativo seguito e non sia apparente o meramente assertiva.
  • Una sentenza è censurabile per vizio motivazionale solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente incongrua da non consentire di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • Quando l'eccezione attiene non alla mancanza astratta del potere sanzionatorio, ma al suo esercizio concreto da parte dell'ente, la parte interessata deve dedurla espressamente e allegarne i presupposti probatori sin dall'atto introduttivo dell'opposizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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