Cassazione Civile, Ordinanza n. 09159/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una fornitura di moduli fotovoltaici acquistati da una società per l’esecuzione di un più ampio impianto destinato a consentire l’accesso a incentivi pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili. L’acquirente sosteneva che i pannelli forniti non fossero conformi ai requisiti richiesti dalla normativa ministeriale richiamata nell’operazione e che tale non conformità avesse impedito l’ottenimento degli incentivi, con conseguente domanda di annullamento per dolo del contratto di fornitura, in subordine di risoluzione per inadempimento, restituzione del prezzo versato e risarcimento dei danni patrimoniali e d’immagine. La convenuta eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e contestava nel merito ogni inadempimento. Il Tribunale rigettava la domanda nei confronti della società fornitrice e la Corte d’appello confermava, ritenendo non provata la fonte del diritto azionato: mancava un contratto scritto o comunque una pattuizione sufficientemente specifica che imponesse la fornitura di pannelli idonei ad ottenere gli incentivi; la dicitura fatturata era giudicata troppo generica; la documentazione e il verbale dell’ente gestore degli incentivi dimostravano semmai la non ammissione al beneficio, ma non l’esistenza di un obbligo contrattuale in capo alla fornitrice di garantire quel risultato. In Cassazione la ricorrente deduceva, con i primi due motivi, vizio motivazionale e violazione della disciplina ministeriale sugli incentivi, sostenendo che la conformità europea dei moduli fosse desumibile dalle norme invocate e che la Corte territoriale avesse trascurato la falsità/counterfeiting dei pannelli e il valore probatorio degli accertamenti dell’ente gestore; con il terzo motivo censurava la liquidazione delle spese processuali, ritenuta sproporzionata rispetto al valore effettivo della causa in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi, ritenendo che la censura motivazionale non fosse più proponibile nei termini formulati e, comunque, fosse preclusa per la "doppia conforme"; inoltre ha rilevato che tali doglianze non si confrontavano con la ratio decidendi, fondata non sull’interpretazione della normativa sugli incentivi ma sulla mancata prova, da parte dell’attrice, di un preciso obbligo contrattuale della fornitrice di consegnare pannelli con quelle specifiche caratteristiche. Ha invece accolto il terzo motivo, limitatamente alla regolazione delle spese del giudizio di appello, ritenendo errato lo scaglione applicato: ai fini della liquidazione ex art. 91 c.p.c. il valore della causa va determinato sulla base della domanda effettivamente proposta in appello, qui limitata a euro 380.000, con conseguente necessità di rideterminare i compensi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata solo sul capo relativo alle spese e la causa rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione nei termini di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" non è più proponibile; resta solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, nei limiti oggi consentiti.
art. 348-ter c.p.c.
In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è preclusa se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
art. 42, comma 1, d.lgs. n. 28 del 2011
È richiamato dalla ricorrente per sostenere il valore probatorio dell'accertamento dell'ente gestore degli incentivi, ma la Corte rileva che tale profilo non incide sulla ratio decidendi, centrata sul contenuto del rapporto contrattuale.
art. 2700 c.c.
La parte ricorrente invoca la piena prova dell'atto pubblico; la Corte osserva che, anche a voler attribuire efficacia probatoria al verbale, esso non dimostra il preesistente obbligo contrattuale della fornitrice.
art. 91 c.p.c.
Le spese devono essere liquidate in base al valore della causa secondo i criteri processuali; la somma domandata costituisce il parametro di riferimento.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
Per la liquidazione degli onorari va applicato lo scaglione corrispondente al valore della domanda effettivamente proposta nel grado di giudizio.
d.m. 5 maggio 2011
La Corte chiarisce che la decisione impugnata non si è fondata sull'interpretazione del decreto, ma sull'assenza di prova di una pattuizione che imponesse alla fornitrice moduli conformi ai requisiti invocati.
Massime di principio
- Chi agisce per risoluzione, risarcimento o adempimento deve provare non solo l'inadempimento, ma prima ancora la fonte del proprio diritto e il contenuto specifico dell'obbligazione assunta dalla controparte.
- Se il rapporto contrattuale è descritto in modo generico e non risulta una pattuizione scritta o comunque specifica sulle qualità tecniche del bene, non è possibile imputare al venditore l'inadempimento per mancata conformità a requisiti non chiaramente convenuti.
- L'accertamento negativo o sfavorevole di un ente amministrativo o tecnico può provare la non conformità del bene a certi standard, ma non basta, da solo, a dimostrare che il fornitore si fosse obbligato contrattualmente a garantire quel risultato.
- In sede di legittimità, il ricorso non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito; la censura deve confrontarsi con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Nel giudizio di cassazione, la doglianza sul vizio motivazionale è inammissibile se formulata nei termini non più consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c., e, in caso di doppia conforme, richiede la puntuale indicazione delle diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
- Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa va determinato sulla base della domanda effettivamente proposta nel singolo grado, e lo scaglione tariffario deve essere individuato in coerenza con tale valore.
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