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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09158/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 proposta avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, inizialmente riconosciuto in relazione a un procedimento di sfratto per morosità. La revoca era stata disposta sulla base di una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, che aveva rilevato il superamento dei limiti reddituali. La parte istante sosteneva però di aver presentato la domanda non in proprio, ma nella qualità di presidente dell’associazione sportiva dilettantistica coinvolta nel giudizio di sfratto. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione degli artt. 84, 142 e 170 D.P.R. 115/2002, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile l’opposizione ritenendo impugnabile la revoca solo con ricorso per cassazione, e nullità per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della giustizia; 2) vizio motivazionale e travisamento del fatto, per avere il Tribunale ritenuto che la domanda di ammissione fosse stata presentata personalmente e non in rappresentanza dell’associazione; 3) ultrapetizione, perché il Tribunale avrebbe fondato il rigetto anche su un avviso di accertamento e non solo sulla nota di segnalazione posta a base della revoca; 4) violazione del D.M. 55/2014 nella liquidazione delle spese, perché sarebbe stato applicato lo scaglione del valore indeterminabile invece di quello relativo al valore della procedura di sfratto.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nei giudizi civili, il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile con opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 davanti al presidente del tribunale o della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca, mentre il ricorso diretto per cassazione è previsto solo per la specifica ipotesi di revoca pronunciata su richiesta dell’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 127, comma 3. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, il Tribunale ha correttamente ritenuto inammissibile l’opposizione proposta contro una revoca intervenuta su segnalazione dell’Agenzia delle Entrate, soggetto legittimato a contraddire in quel procedimento. Quanto al merito, il giudice di merito ha accertato che la domanda di ammissione era stata presentata a nome della persona fisica e non quale presidente dell’associazione; tale accertamento è stato ritenuto sufficiente a sorreggere il rigetto. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, mancando l’indicazione degli atti e documenti sui quali era fondato. La Corte ha quindi confermato la condanna alle spese e dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    Costituisce il rimedio generale di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili.

  • art. 136 D.P.R. 115/2002

    Disciplina la revoca dell’ammissione al patrocinio, prevista con decreto dal magistrato che procede; regola anche gli effetti retroattivi o meno della revoca a seconda della causa.

  • art. 112 D.P.R. 115/2002

    Rileva per individuare l’ipotesi di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, diversa dalla revoca ordinaria.

  • art. 113 D.P.R. 115/2002

    Prevede il ricorso diretto per cassazione solo nel caso di revoca pronunciata sulla richiesta dell’amministrazione finanziaria nei casi previsti dalla legge.

  • art. 127, comma 3, D.P.R. 115/2002

    Richiamato come fattispecie in cui la revoca è chiesta dall’ufficio finanziario a seguito della verifica dell’esattezza dei redditi dichiarati.

  • art. 84 D.P.R. 115/2002

    Invocato dalla ricorrente a sostegno dell’erroneità della declaratoria di inammissibilità, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 142 D.P.R. 115/2002

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’applicazione analogica della disciplina di revoca; la Corte non accoglie tale tesi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma evocata per i motivi di violazione di legge relativi alla impugnazione della revoca, alla qualificazione della domanda e alla liquidazione delle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Norma evocata per il vizio di omesso esame/travisamento dei fatti circa la qualità in cui era stata presentata la domanda di patrocinio.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Richiamato in correzione del terzo motivo per dedurre ultrapetizione ex art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato come parametro del vizio di ultrapetizione; la Corte esclude che vi sia stato un mutamento del thema decidendum.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Consente di dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • D.M. 55/2014

    Richiamato per la liquidazione delle spese di lite; il motivo di ricorso sul punto è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità.

Massime di principio

  • Nei giudizi civili la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è normalmente impugnabile con opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 davanti al presidente del tribunale o della corte d’appello competente; il ricorso diretto per cassazione è ammesso solo nella speciale ipotesi prevista per la revoca chiesta dall’ufficio finanziario.
  • La legittimazione a contraddire nel procedimento di opposizione alla revoca del patrocinio dipende dalla natura del provvedimento impugnato: se la revoca deriva da segnalazione dell’amministrazione finanziaria, questa è parte necessaria del relativo giudizio; se invece il provvedimento proviene dal magistrato procedente, il contraddittorio riguarda le parti del procedimento sul patrocinio e l’Amministrazione statale competente.
  • La qualificazione della domanda di ammissione al patrocinio deve essere ricavata dal contenuto complessivo dell’istanza e dalle generalità indicate: se la richiesta è formulata con i dati della persona fisica, il beneficio si intende riferito a quest’ultima, salvo elementi univoci di rappresentanza processuale spendibili in senso diverso.
  • Il motivo di ricorso che censura la liquidazione delle spese deve essere specifico e autosufficiente, con indicazione degli atti e documenti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La deduzione di ultrapetizione richiede di dimostrare che il giudice abbia deciso su una causa petendi o su un fatto costitutivo diverso da quelli dedotti: il mero richiamo, nella motivazione, a documenti ulteriori rispetto a quelli menzionati nell’atto di revoca non integra di per sé il vizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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