Cassazione Civile, Ordinanza n. 09152/2023 del 03/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasceva da uno scioglimento di comunione immobiliare riguardante un fabbricato ritenuto in appello parzialmente abusivo. In primo grado la divisione era stata disposta mediante attribuzione dell’immobile ad alcuni condividenti con conguaglio, mentre la Corte d’appello aveva riformato la decisione rigettando la divisione per il carattere abusivo del bene. Il ricorrente principale ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo: la presenza, emersa dalla consulenza tecnica, della domanda di condono già presentata e del pagamento integrale di quanto dovuto a titolo di oblazione, con allegazione delle ricevute. Uno dei controricorrenti ha aderito al ricorso principale con ricorso incidentale. Un’ulteriore ricorrente incidentale ha censurato la compensazione delle spese, deducendo violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancanza di gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente motivate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale perché la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare una circostanza decisiva risultante dalla consulenza tecnica, ossia la presentazione della domanda di condono con prova del pagamento dell’oblazione. Tale documentazione è stata ritenuta alternativa rispetto alla concessione in sanatoria e idonea a far venir meno l’impedimento giuridico alla divisione. Ha accolto anche il ricorso incidentale adesivo e il ricorso incidentale contro la compensazione delle spese, rilevando che la motivazione della Corte d’appello era inidonea, perché non spiegava una reale situazione di apparenza e si risolveva in una petizione di principio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La compensazione delle spese richiede la presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare espressamente in motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione di un immobile, il giudice di merito non può omettere l’esame della circostanza decisiva relativa alla presentazione di una domanda di condono corredata dalla prova del versamento dell’oblazione, quando tale fatto risulti dagli atti valutati dal consulente tecnico e sia idoneo a incidere sull’esistenza dell’impedimento giuridico alla divisione.
- La domanda di condono, se accompagnata dalla prova dell’avvenuto pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione, può costituire documentazione alternativa rispetto alla concessione formale in sanatoria e valere a eliminare l’ostacolo giuridico alla divisione del bene.
- La compensazione delle spese di lite non può essere giustificata da affermazioni apodittiche o meramente apparenti: il giudice deve dare conto, in modo concreto, delle gravi ed eccezionali ragioni poste a base della deroga al principio di soccombenza.
- Quando la motivazione sulla compensazione si fonda su una pretesa situazione di apparenza o di affidamento incolpevole, occorre una reale verifica fattuale di tale situazione; in mancanza, la motivazione è viziata.
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