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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09153/2023 del 03/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui un soggetto, indicato come direttore dei lavori, è stato sanzionato in via amministrativa per concorso nell'indebita percezione, da parte di una cooperativa, di contributi regionali a sostegno dell'agricoltura. In primo grado l'opposizione è stata accolta perché ritenuta tardiva la contestazione degli estremi della violazione ai sensi della L. 689/1981 e della L. 898/1986; in appello la decisione è stata riformata e l'opposizione rigettata. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente individuato il dies a quo per la contestazione nella data di autorizzazione del PM all'uso amministrativo degli atti penali, anziché nella precedente notifica dell'ordinanza di convalida del sequestro preventivo d'urgenza; 2) violazione dell'art. 132 c.p.c. per aver attribuito al ricorrente la paternità di una dichiarazione resa da altro soggetto; 3) ancora violazione dell'art. 132 c.p.c. per motivazione apparente sulla responsabilità contestata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di sanzioni amministrative, il momento dell'accertamento ai fini dell'art. 14 L. 689/1981 coincide con quando l'autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare la violazione, e che tale valutazione spetta al giudice di merito se congruamente motivata. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte territoriale aveva esaminato il documento ritenuto falso, spiegando perché fosse riconducibile al ricorrente e perché la motivazione fosse sufficiente e non apparente; la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo

    Il vizio è escluso quando la censura mira in sostanza a sollecitare una diversa ricostruzione del fatto e della prova rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice; non è apparente quando espone le ragioni della decisione, anche sinteticamente.

  • art. 14 L. n. 689 del 1981

    termine per la notifica degli estremi della violazione

    In assenza di contestazione immediata, il dies a quo decorre dal momento in cui l'autorità competente ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare la violazione, non dal solo primo acquisto materiale del fatto.

  • art. 4 L. n. 898 del 1986

    Richiamato come base normativa della contestazione sanzionatoria relativa all'indebita percezione di contributi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in via generale attraverso il tema dell'apprezzamento probatorio, senza una specifica statuizione sul riparto dell'onere della prova.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, quando manca la contestazione immediata, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti gli elementi indispensabili per accertare la violazione, valutazione che, se congruamente motivata, è rimessa al giudice di merito.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione o di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e del convincimento del giudice di merito.
  • La motivazione non è apparente se il giudice espone, anche sinteticamente, le ragioni per cui attribuisce a una parte la responsabilità del fatto contestato e indica gli elementi documentali posti a base della decisione.
  • La scelta di una tra più letture del compendio probatorio e la valutazione di attendibilità delle risultanze istruttorie appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione salvo vizi logici o motivazionali nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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